Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2011, n. 3899 Opposizione agli atti esecutivi; Cambiale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 31-12-1997, C.S. proponeva opposizione a precetto su cambiali, con cui il creditore procedente D.R. le aveva ingiunto il pagamento di L. 17.869.062. Chiedeva l’opponente di dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto opposto e, in subordine, di dichiarare inesistente il credito dell’opposto.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il D. chiedeva il rigetto dell’opposizione e, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato l’avvenuto adempimento delle formalità e delle condizioni di cui al R.D. n. 1669 del 1933, art. 66 per l’esercizio dell’azione causale.

Con sentenza 15-20/2/2002, il Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio, accoglieva l’opposizione, annullando il precetto opposto ma pure la riconvenzionale del D., condannando la C. al pagamento della somma di L. 14.018.922 in suo favore. Proponeva appello la C., chiedendo dichiararsi l’insussistenza del credito azionato dal D. e rigettarsi la domanda di pagamento da lui proposta. Costituitosi il contraddittorio, il D. chiedeva rigettarsi l’appello.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 6/4-25/6/2004, in accoglimento dell’appello proposto, dichiarava inesistente il credito azionato dal D. e conseguentemente rigettava la sua domanda di condanna della C. al pagamento di L. 14.018.922 in suo favore.

Ricorre per cassazione il D., sulla base di un unico motivo.

Resiste, con controricorso, la C..

Il D. ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Con un unico, articolato motivo di ricorso, il D. denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, artt. 66, 17, 18, 19, 37, 36, nonchè dell’art. 1988 c.c. e art. 116 c.p.c.. Lamenta altresì vizio di motivazione, richiamando l’art. 360 c.p.c., n. 5. Da un lato egli sostiene che la Corte di merito ha errato nel considerare la sola descrizione delle cambiali contenuta nell’atto di precetto, potendo esaminare gli originali depositati in cancelleria, ai sensi dell’art. 66 L. cambiaria, dall’altro censura la ricostruzione effettuata dal giudice a quo di alcune deposizioni testimoniali.

Il motivo appare infondato.

Ritiene la Corte di Appello che la C. abbia fornito prova del rapporto sottostante alle promesse di pagamento, costituite dalle cambiali girate da essa al D. e da lui azionate, quale immediato giratario. Sostiene il giudice a quo l’impossibilità di esaminare i titoli originali prodotti dall’appellato D., avendo egli ritirato il suo fascicolo e non più depositato, e dunque il riscontro viene affettuato con la descrizione delle cambiali contenuta nel precetto, prodotto dall’appellante.

E’ appena il caso di precisare che il giudice decide sul gravame in base agli atti che sono a sua disposizione, e non deve evidentemente effettuare ricerche d’ufficio (sul punto, tra le altre, Cass. n. 2078 del 1998). Afferma il ricorrente che i titoli originali erano stati depositati nella cancelleria del Tribunale di Monza – sezione distaccata di Desio, ai sensi del R.D. n. 1699 del 1933, art. 66 al fine di evitare una duplicità di pagamenti, avendo egli proposto l’azione causale. Ma l’avvenuta prescrizione dell’azione cambiaria, dichiarata dal primo giudice e non oggetto di gravame, escludeva la necessità di mantenere il deposito in cancelleria delle cambiali, che l’odierno ricorrente avrebbe potuto ritirare ed inserire nel fascicolo di parte.

Chiarisce il giudice a quo che, secondo la descrizione delle cambiali contenuta nel precetto, nel retro dei titoli erano apposte le firme di girata della C. e del D..

Quanto alle censure in ordine alle deposizioni testimoniali, è evidente che la valutazione di esse spetta al giudice di merito e non è sindacabile, se sorretta da adeguata motivazione.

La Corte di merito richiama la deposizione dell’avv. Tonetti, presente alla transazione della C. con la C.R.A. s.r.l. (il quale precisò che il D. era pure presente, si propose come garante del pagamento e, a tale esclusivo fine, si fece girare dalla prenditrice C. le cambiali rilasciate a favore della società CRA s.r.l., e le firmò a sua volta per girata in garanzia), nonchè quella di C.R., che la Corte stessa non considera in palese contrasto con la prima, limitandosi essa a precisare che le firme di girata del D. non furono apposte in sua presenza (ma essa non partecipò alla transazione tra la C. e la CRA S.r.l.). Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.700,00, comprensive di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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