Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-01-2011) 22-01-2011, n. 2259

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con denuncia del 3.2.2008 alla Procura della Repubblica di T.A.E. adduceva la falsità delle dichiarazioni testimoniali rese da Te.Ma. e B. G. nella causa civile promossa nei suoi confronti dall’acquirente di un immobile in proprietà di esso T..

Il procedente pubblico ministero iscriveva, per tanto, nel registro delle notizie di reato gli indagati B. e Te. per il reato di falsa testimonianza e all’esito di preliminari accertamenti richiedeva l’archiviazione degli atti per difetto degli elementi strutturali della fattispecie sanzionata dall’art. 372 c.p., cioè per l’infondatezza della notizia di reato concernente i contegni dichiarativi dei due indagati (testimoni indifferenti rispetto al thema decidendum della controversia civile).

Ritualmente avvisato della richiesta definitoria del p.m., il denunciante T.E. con atto depositato nella cancelleria del Tribunale di Alessandria il 7.5.2009 si opponeva, in veste di persona offesa, alla richiesta di archiviazione, contestando l’assunto del p.m. e sollecitando la prosecuzione delle indagini.

Il g.i.p. del Tribunale di Alessandria con decreto del 12.10.2009, condividendo le conclusioni del p.m. sulla infondatezza della notizia di reato, ha deliberato de plano l’archiviazione del procedimento contro la B. ed il Te., senza tener conto della opposizione interposta dal T.. Il decreto è formato graficamente dalla apposizione in calce alla richiesta di archiviazione del p.m., con timbro sottoscritto dal g.i.p., della formula: "il g.i.p., osservato che la notizia di reato è infondata per i motivi indicati nella richiesta qui richiamati, dispone l’archiviazione del procedimento…".

Avverso tale decreto di archiviazione ex art. 410 c.p.p., comma 2 ha proposto, con il ministero del difensore, ricorso per cassazione il denunciante T.E., deducendo: a) violazione delle regole del contraddittorio, per non avere il g.i.p. fissato l’udienza camerale a norma dell’art. 410 c.p.p., comma 3, omettendo ogni pronuncia di eventuale inammissibilità dell’opposizione all’archiviazione ovvero di rigetto della istanza di prosecuzione delle indagini; b) difetto e illogicità della decisione in punto di ritenuta sufficienza degli accertamenti compiuti dal p.m. e di implicita irrilevanza delle indagini suppletive indicate dal ricorrente sulla base di una aprioristica prognosi di infondatezza della notizia di reato.

Il ricorso di T.E. deve essere dichiarato inammissibile.

E’ senz’altro vero che l’archiviante g.i.p. del Tribunale di Alessandria si è astenuto dall’esprimere qualsiasi valutazione sulla opposizione interposta, in presunta veste di persona offesa dal reato, dall’odierno ricorrente T.. Ma l’omissione, per quanto criticabile sul piano della completezza formale, è in concreto priva di effetti giuridico-processuali, anche in relazione al concreto interesse del ricorrente al mezzo di impugnazione (art. 568 c.p.p., comma 4).

Deve, infatti, osservarsi in limine che al ricorrente non poteva e non può riconoscersi la qualità di persona offesa in senso tecnico dal reato di falsa testimonianza di cui all’art. 372 c.p., reato contro l’amministrazione della giustizia che ne è la sola persona offesa, tale qualifica non potendo competere alla persona eventualmente danneggiata, in modo diretto o indiretto, dalla presunta testimonianza mendace. Secondo stabile indirizzo di questa Corte regolatrice tale reato non offende interessi privati, bensì il regolare e corretto corso della giustizia. Sicchè non è configurabile una legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m. da parte di un soggetto che adduca una lesione di un suo personale interesse (persona danneggiata) a causa dell’ipotizzata falsa testimonianza. Ne discende che chi, come l’odierno ricorrente, assume di essere stato danneggiato da una testimonianza falsa non riveste la posizione di persona offesa dal reato e non può rivendicare facoltà e prerogative a questa riconosciute in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione e di ricorso contro il provvedimento che dispone l’archiviazione (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 6, sent.

20.5.2005 n. 35051, rv. 232079; Cass. Sez. 3, 14.1.2009 n. 6229, rv.

242532; Cass. Sez. 6, 4.12.2006 n. 8967, rv. 235915: "Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento dell’attività giudiziaria, sicchè soggetto passivo del reato è lo Stato – collettività e non la persona che per effetto di essa subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico, da qualificare come danneggiato dal reato, ma non come persona offesa.

Ne consegue che essa non è legittimata a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. e successivo ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione").

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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