Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-12-2010) 22-01-2011, n. 2235 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di S.O. propone ricorso avverso la sentenza del 6/11/2008 della Corte d’Appello di Bologna che ha confermato la sua condanna alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in relazione alla detenzione di gr. 17,2 di hascisc, suddiviso in otto confezioni.

Si lamenta erronea applicazione della legge penale osservando che il ricorrente è abituale assuntore di sostanza stupefacente ed ha dedotto essere la sostanza a lui sequestrata destinata ad uso personale, lamentando che il giudice abbia ritenuto tale deduzione inidonea a fondare l’assunto in fatto, laddove, secondo la costante interpretazione normativa, è onere dell’accusa provare la diversa destinazione allo spaccio.

Richiamate le risultanze della perizia svolta sul corpo di reato, si evidenzia che il quantitativo complessivo supera di poco la soglia di non punibilità, non permettendo valutazioni presuntive in senso sfavorevole all’imputato, per supportare le quali in termini di fatto è stato valorizzato solo il confezionamento della sostanza in dosi singole, omettendo di dare contezza della minima concentrazione di principio attivo.

Il richiamo operato dal giudice al possesso di una bilancia al fine di desumere lo scopo di cessione ha ignorato la considerazione della natura dell’oggetto, destinato all’uso in cucina, privo di risoluzioni inferiori al grammo, in quanto tale inutilizzabile per il fine illecito ipotizzato.

2. Analogo vizio è denunciato con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti e della sospensione condizionale della pena, in quanto il richiamo operato nella pronuncia alla recidiva contestata non esclude, in presenza di ulteriori elementi di fatto, quale il limite di pena astrattamente idoneo, il riconoscimento del beneficio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso risulta fondato in quanto, per contrastare le allegazioni difensive circa la reclamata non punibilità della detenzione per uso personale, si è evocata l’assenza di prova su tale uso, ed il quantitativo della sostanza, elementi insufficienti ad escludere la valenza dell’allegazione.

E’ noto infatti che sia onere dell’accusa provare la destinazione allo spaccio, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie (Sez. 6, Sentenza n. 26709 del 29/04/2003, dep. 19/06/2003, imp. Pezzella, Rv. 226276), sicchè il richiamo alla mancata prova della finalità di detenzione da parte dell’imputato risulta illogico; del pari, insufficiente al fine della prova dello spaccio, risulta il richiamo al quantitativo della droga rinvenuta, essendo del tutto consolidato l’orientamento in forza del quale il superamento degli indici fissati dalla norma sulla dose media giornaliera non comporta presunzione assoluta di detenzione a fini di spaccio, dovendo il giudice motivare sulla presenza di ulteriori parametri di fatto – modalità di presentazione, peso lordo complessivo, confezionamento frazionato, altre circostanze dell’azione – che consentano di escludere tale finalità, parametri che nella specie non risultano valorizzati.

La motivazione richiamata, non proponendo alcun riferimento al provvedimento del primo giudice, anche a fini integrativi, non consente di operare una positiva valutazione di completezza del suo percorso esplicativo.

2. Ne deve conseguire l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d’appello, rimanendo assorbito il secondo motivo nella valutazione di quello preliminare sulla responsabilità, qui accolto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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