MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 8 ottobre 2009 Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’
generale dello Stato;
Visto l’art. 548 del Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato, approvato con
il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996;
nonche’ l’art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219
del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato
scelti sui mercati finanziari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di debito pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano
al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti
finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare
nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita’;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei
redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008,
emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli
obiettivi, i limiti e le modalita’ cui il Dipartimento del Tesoro
deve attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi’, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e’ stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e’ stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l’approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009, ed in
particolare il terzo comma dell’art. 2, con cui si e’ stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l’anno stesso;
Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003 n. 398, relativo all’ammissibilita’ del servizio di
riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli
di Stato;
Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante
norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli
di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le
procedure da adottare in caso di ritardo nell’adempimento
dell’obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti
degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del
Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento,
anziche’ di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari
dell’area euro;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a tutto il 6
ottobre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia’
effettuati, a euro 122.734 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche’ del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga
all’art. 548 del regolamento di contabilita’ generale dello Stato, e’
disposta per il 15 ottobre 2009 l’emissione dei buoni ordinari del
Tesoro (appresso denominati
BOT) a 365 giorni con scadenza 15 ottobre 2010, fino al limite
massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.
Per la presente emissione e’ possibile effettuare riaperture in
tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, e’ altresi’ disposta
l’emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al
presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli
di Stato», individuati ai sensi dell’art. 3 del Regolamento adottato
con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalita’
specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste effettuate a
rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato
in base alle seguenti modalita’:
a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si determina
il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire
dal rendimento piu’ basso, costituiscono la seconda meta’
dell’importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale
inferiore all’offerta, si determina il rendimento medio ponderato
delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento piu’ basso,
costituiscono la seconda meta’ dell’importo domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente
al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 25
punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente
articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si
determina sottraendo dalla quantita’ totale offerta dall’emittente
una quantita’ pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono
assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento
ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto
nell’asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate a rendimenti
superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio
ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento piu’
basso, costituiscono la meta’ dell’ammontare complessivo di quelle
pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche
offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base
dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente
rispetto al rendimento e pari alla meta’ della tranche offerta.
Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al
presente articolo le richieste escluse ai sensi dell’art. 2 del
presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono
indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo
accoglibile – derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del
presente decreto – e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione,
nonche’ il corrispondente prezzo medio ponderato.
In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto
di cui al comma precedente riportera’ altresi’ il prezzo medio
ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell’art.17 del
presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai
sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998,
gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a
favore degli aventi diritto.
La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite
dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di
compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari
con valuta pari a quella di regolamento. L’operatore partecipante
all’asta, al fine di regolare i BOT assegnati, puo’ avvalersi di un
altro intermediario da comunicare alla Banca d’Italia, in base alla
normativa e alle modalita’ dalla stessa stabilite.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari
accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i
sottoscrittori.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-12&task=dettaglio&numgu=237&redaz=09A12087&tmstp=1255417383096

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