Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il 4.6.10 il GIP presso il Tribunale di Pavia emetteva nei confronti di P.M.A. decreto di giudizio immediato (poi notificato il 7.6.10 all’imputato) per concorso in rapina aggravata, in sequestro di persona aggravato e in porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.
Con istanza depositata il 22.6.10, il P. optava per il rito abbreviato.
Successivamente, in data 24.6.10 il coimputato L. (che invece sceglieva di avvalersi del rito di cui all’art. 444 c.p.p.) rendeva dichiarazioni con cui chiamava in correità il P., dichiarazioni che il PM depositava nel fascicolo già trasmesso al GIP. L’udienza del 7.7.10, fissata per la discussione del processo con rito abbreviato, veniva rinviata al 16.7.10 affinchè il P. replicasse a tale nuova produzione documentale.
All’udienza del 16.7.10 il GUP rigettava l’eccezione di inutilizzabilità dell’interrogatorio reso il 24.6.10 dal coimputato, in quanto sopravvenuto dopo l’esercizio dell’azione penale e, quindi, tardivamente prodotto non per negligenza della pubblica accusa;
tuttavia, considerato che la scelta del rito abbreviato da parte del P. era stata presa nell’incolpevole ignoranza di tale tardiva produzione documentale, lo rimetteva in termini (entro il 3.9.10, previa concorde rinuncia delle parti alla sospensione feriale dei termini, trattandosi di procedimento con detenuto) affinchè scegliesse se procedere con giudizio immediato, con abbreviato eventualmente condizionato o con patteggiamento.
Ricorre personalmente il P. contro detta ordinanza, di cui chiede l’annullamento perchè abnorme, avendo il GUP in sostanza revocato la precedente ammissione al rito abbreviato determinando un’anomala regressione del procedimento e la proroga di un termine non differibile quale era quello previsto dall’art. 458 c.p.p.;
inoltre, di fatto l’ordinanza poneva l’imputato di fronte all’alternativa o di reiterare la richiesta di rito abbreviato pur a fronte d’un materiale probatorio diverso da quello in base al quale aveva originariamente scelto il rito a prova contratta, o di rinunciarvi, assoggettandosi al giudizio immediato.
1 – Il ricorso è fondato.
Sebbene non formalmente, nondimeno la gravata ordinanza ha implicitamente revocato, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 441 bis c.p.p., l’originaria ammissione del P. al rito abbreviato, così ponendosi come atto abnorme perchè tale da comportare un’indebita regressione del procedimento, secondo la più recente giurisprudenza di questa S.C., cui si ritiene di aderire (cfr. Cass. Sez. 3, n. 9921 del 12.11.09, dep. 11.3.10, Majouri;
Cass. Sez. 6, n. 21168 del 28.3.07, dep. 29.5.07, Argese e altri;
Cass. Sez. 1, n. 33965 del 17.6.04, dep. 9.8.04, Gurliaccio; Cass. Sez. 1, n. 17317 dell’11.3.04, dep. 14.4.04, Pawlak e altro; contra, nel senso della mera illegittimità della revoca, v. Cass. Sez. 5, n. 3395 del 14.12.04, dep. 2.2.05, Di Ponio; Cass. Sez. 1, n. 3600 del 27.5.96, dep. 9.8.96, Grassi; Cass. Sez. 1, n. 4867 del P.10.95, dep. 30.12.95, PM in proc. Sparacio).
Invero, milita per la ritenuta abnormità non solo l’indebita regressione del procedimento, ma anche il rilievo che è ius receptum nella giurisprudenza di questa S.C. quello della irrevocabilità del negozio processuale, pur se unilaterale (cfr. Cass. Sez. 1 n. 29359 del 14.5.09, dep. 16.7.09, rv. 244826; Cass. Sez. 3, n. 11215 dell’8.10.95, dep. 15.11.95, rv. 203220; Cass. Sez. Un. 1173 dell’11.7.61, dep. 19.9.61) e tale è, appunto, la dichiarazione di volersi avvalere delle forme del giudizio abbreviato.
Dunque, se il dichiarante non può revocare il negozio processuale, logica vuole che non possa il giudice invitarlo a tornare sulla propria scelta, come in concreto ha fatto l’ordinanza impugnata.
In breve, ad avviso di questa S.C. la revoca dell’ammissione al rito abbreviato risulta abnorme sia dal punto di vista strutturale che da quello funzionale.
2- In conclusione, deve annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al GUP presso il Tribunale di Pavia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al GUP presso il Tribunale di Pavia per l’ulteriore corso.
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