Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-01-2011) 24-01-2011, n. 2284 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1- con sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. il 5.10.09 il Tribunale di Brescia applicava a D.A. – con la diminuente del rito, le attenuanti generiche e quella di cui all’art. 648 cpv. c.p. – la pena di giorni 15 di reclusione e di Euro 50,00 di multa per il delitto di ricettazione di una confezione di profumo Chanel di provenienza furtiva, in continuazione rispetto a quella inflitta dal GUP dello stesso Tribunale con sentenza del 12.10.07. Ricorre contro la sentenza il PG presso la Corte d’Appello di Brescia, che deduce:

a) violazione dell’art. 69 c.p. per omessa effettuazione del giudizio di bilanciamento fra le ritenute attenuanti e la contestata recidiva specifica reiterata;

b) inosservanza dell’art. 81 c.p., comma 4, atteso che l’aumento in continuazione era stato operato in misura inferiore al limite minimo previsto per i recidivi di cui all’art. 99 c.p., comma 4, aumento che non poteva essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, vale a dire quello di rapina impropria per il quale, con la summenzionata sentenza emessa il 12,10.07, il GUP del Tribunale di Brescia aveva condannato il D. alla pena finale di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

2 – Osserva questa S.C. che il primo motivo di ricorso è infondato in virtù del preliminare ed assorbente rilievo che, per costante giurisprudenza, non è causa di nullità della sentenza di patteggiamento la mancata esplicitazione del giudizio di comparazione tra circostanze ove il giudice affermi la congruità della pena concordata, in quanto ciò costituisce espressione del giudizio valutativo implicitamente effettuato, idoneo a soddisfare l’obbligo della motivazione (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 42910 del 29.9.09, dep. 11.11.09, PG in proc. Gallicchio, ed altre conformi).

3- Il motivo che precede sub b) è infondato perchè, come questa S.C. ha già avuto modo di affermare (v. Cass. Sez. 1, n. 31735 del 1.7.10, dep. 12.8.10; conf. Cass. Sez. 1, n. 17928 del 22.4.10, dep. 11.5.10; Cass. Sez. 1, n. 32625 del 2.7.10, dep. 11.8.09), l’aumento minimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81 c.p., comma 4 (comma aggiunto dalla L. n. 251 del 2005, art. 5, comma 1), si applica solo quando l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati, uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute, il che si ricava dall’interpretazione letterale della norma, laddove parla di "reati…commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4": "applicata", dunque, non "contestata", come invece sarebbe stato necessario se il legislatore avesse inteso riferirsi ai reati sub iudice per i quali, appunto, la recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4, pur contestata, può ancora non essere in concreto applicata perchè facoltativa.

4 – In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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