MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 22 settembre 2009 Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Rovigo.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Rovigo

Visto il decreto n.10/2005de1 direttore pro-tempore della Direzione
provinciale del lavoro di Rovigo con il quale e’ stato ricostituito
il Comitato provinciale INPS per il quadriennio 2005/2009;
Visto l’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, come modificato dall’art. 44 della legge 9 marzo
1989, n. 88;
Visto, inoltre, l’art. 35 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989;
Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 di
unificazione degli ex uffici periferici del Ministero del lavoro
nelle Direzioni regionali o provinciali del lavoro;
Visto l’art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Tenuto conto tra l’altro del rapporto numerico tra le
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, gia’ previsto
per il consiglio di amministrazione INPS (art. 35, decreto del
Presidente della Repubblica n. 639/1970);
Considerato:
che, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 639/1970 i rappresentanti dei lavoratori dipendenti,
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi vengono designati
dalle rispettive organizzazioni sindacali piu’ rappresentative
operanti in provincia;
che per una corretta formulazione del giudizio sul grado di
rappresentativita’ delle organizzazioni sindacali occorre stabilire,
in via preventiva i criteri di valutazione;
che detti criteri vengono individuati nei seguenti (circ.
Ministero lavoro n. 14/1995 dell’11 gennaio 1995):
1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole
organizzazioni sindacali;
2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) partecipazione alla risoluzione delle vertenze individuali,
plurime e collettive di lavoro;
4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti
collettivi di lavoro;
Acquisiti a mezzo di apposito interpello dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori (autonomi e non) e dei datori di lavoro
della provincia gli elementi utili per la valutazione del grado di
rappresentativita’ delle stesse a livello locale;
Esaminate le rilevazioni statistiche relativamente al biennio
2002/2004, che danno conto della consistenza del ricorso da parte
delle singole organizzazioni sociali della provincia alle attivita’
istituzionali dell’ufficio (trattazione vertenze individuali e
plurime – deposito accordi e contratti – costituzione collegi
conciliazione ex art. 7 legge n. 300/1970 – procedure per il ricorso
agli ammortizzatori sociali, ecc.) per l’espletamento delle loro
funzioni di assistenza, consulenza e rappresentanza dei soggetti
associati;
Sentite, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 639/1970, le organizzazioni sindacali di categoria;
Considerato che, ai fini della ripartizione dei componenti di cui
ai punti 1 e 2 dell’art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 639/1970, cosi’ come modificato dall’art. 44 della
legge n. 88/1989, sono risultati prevalenti nell’economia provinciale
i settori dell’agricoltura, del secondario e del terziario e che
rispetto a cio’, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle
valutazioni, compiute alla stregua dei criteri precedentemente
indicati, sono risultate maggiormente rappresentative le seguenti
organizzazioni sindacali datoriali: Ass.ne agricoltori della
provincia di Rovigo – Associazione degli industriali della provincia
di Rovigo, ASCOM-APAR, CONFESERCENTI, CNA, UPA CASA;
Considerato ancora che dagli esiti dell’istruttoria e dalla
valutazione che parimenti si e’ effettuata, alla stregua dei criteri
di cui prima, sono risultate maggiormente rappresentative, a livello
provinciale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
CGIL-CISL-UIL;
Ritenuto di dover assicurare un pluralismo quanto piu’
significativo alle associazioni sindacali che presentano una
rilevanza maggioritaria;
Viste le designazioni pervenute dalle varie associazioni;
Ritenute sussistenti le condizioni tutte per poter provvedere di
conseguenza, cosi’;
Decreta:

1. Il Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo e’ ricostituito come
segue:
a) rappresentanti dei lavoratori:
Franceschi Vani CGIL – designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;
Bego Riccardo CGIL – designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;
Malagugini Vincenzo CGIL – designato congiuntamente da
CGIL-CISL-UIL;
Biolcati Rizzieri CGIL – designato congiuntamente da
CGIL-CISL-UIL;
Vallin Carlo CISL – designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;
Cittadin Valeria CISL – designato congiuntamente da
CGIL-CISL-UIL;
Mazzucato Guerrino CISL – designato congiuntamente da
CGIL-CISL-UIL;
Baldo Vittorio CISL – designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;
Previato Claudia UIL – designato congiuntamente da CGIL-CISL-UIL;
Del Conte Antonio UIL – designato congiuntamente da
CGIL-CISL-UIL;
dott. Pavan Adriano per i dirigenti di azienda – designato dalla
Confederazione italiana dirigenti di azienda – Unione regionale per
il Veneto;
b) rappresentanti dei datori di lavoro:
rag. Destro Gregorio – designato dall’Associazione agricoltori
della provincia di Rovigo;
Beccati Leonardo – designato dall’Associazione industriali della
provincia di Rovigo;
Spinello Giocondo – designato APAR, di Rovigo;
c) rappresentanti dei lavoratori autonomi:
Elena Marchetto per i coltivatori diretti, designato dall’Ass.ne
pol. coltivatori diretti di Rovigo;
Berti Lucia F. per gli esercenti attivita’ commerciali, designato
congiuntamente da ASCOM e da CONFESERCENTI di Rovigo;
Tosi Mauro Giovanni per gli artigiani, designato CNA;
d) il direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro
di Rovigo;
e) il direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello
Stato di Rovigo;
f) il direttore pro-tempore della sede provinciale INPS di Rovigo.
2. Il Comitato nella composizione di cui prima a norma dell’art. l
del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, ha la durata
di quattro anni a decorrere dal 23 settembre 2009.
3. Il presente decreto, a norma dell’art. 31, comma l, della legge
24 novembre 2000, n. 340, verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Avverso lo stesso, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n.
241/1990, e’ ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale entro trenta giorni, ovvero ricorso
giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.
Rovigo, 22 settembre 2009

Il direttore provinciale: Bortolan

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-12&task=dettaglio&numgu=237&redaz=09A11789&tmstp=1255417383097

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