DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 73 Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 131 del 7-6-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad evitare che sia limitata la partecipazione
degli operatori economici alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici di lavori per le difficolta’ di qualificazione connesse alla
riemissione di un elevato numero di certificati di esecuzione dei
lavori, in considerazione della piena operativita’, a decorrere dall’
8 giugno 2012, delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
emanare disposizioni per introdurre una proroga di un anno per
l’operativita’ del sistema di garanzia globale di esecuzione, al fine
di consentire la prosecuzione dell’attivita’ di affidamento delle
grandi opere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 giugno 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I termini previsti dall’articolo 357, commi 12, 14, 15, 16, 17,
22, 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni.
2. I termini previsti dall’articolo 357, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di
un anno.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, da adottarsi entro il termine di cui al
comma 1, sono stabilite modalita’ semplificate per la riemissione dei
certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 6 giugno 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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