UNIVERSITA’ «G. D’ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA DECRETO RETTORALE 18 settembre 2009 Modificazioni allo statuto.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 237 del 12-10-2009

IL RETTORE

Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1982 ed in particolare l’art. 5
che ha istituito tra l’altro questa Universita’ statale;
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed, in particolare, l’art.
6;
Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996 con il quale e’
stato emanato lo statuto dell’Ateneo;
Visti i propri decreti: n. 455 del 2 aprile 1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1998, n. 527 del 12 maggio
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, n.
l136 del 28 settembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n.
242 della Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2001, n. 810 del
24 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15
luglio 2003, n. 1038 in data 4 ottobre 2005 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2005, n. 1147 in data 27 ottobre 2005
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2005, e n.
1115 del 25 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262
del 10 novembre 2006 con i quali sono state apportate modificazioni
ed integrazioni al suddetto statuto;
Visto in particolare l’art. 73 dello statuto predetto;
Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e
dal senato accademico nelle rispettive sedute del 29 gennaio 2009 e
16 febbraio 2009, relative alla modifica degli articoli 35, 36, 37
della sezione V dello statuto dell’Ateneo;
Vista la nota prot. n. 2703 del 20 febbraio 2009 con la quale e’
stata inviata al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca la suddetta proposta di modifica statutaria, per le procedure
di controllo di cui all’art. 6 della legge n. 168/1989;
Considerato che e’ decorso il termine previsto dalla predetta legge
per le procedure di controllo, per cui in assenza di osservazioni da
parte del M.I.U.R. la modifica si intende approvata;
Decreta:

Lo statuto dell’Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 19 marzo 1996 e successivamente modificato con i provvedimenti
indicati in premesse, e’ ulteriormente modificato come segue:
«Art. 35.

Il Nucleo e’ composto dai presidenti dei due comitati di cui
all’articolo seguente, dal direttore della Scuola superiore di Ateneo
ove costituita, da due ulteriori professori di ruolo dell’Universita’
e da alcuni esperti esterni (fino a un massimo di quattro).
I due ulteriori professori di ruolo e gli esperti esterni sono
nominati con decreto rettorale, su deliberazione del senato
accademico, e durano in carica un triennio; ad essi e’ corrisposto un
compenso annuo; l’importo del compenso e’ determinato dal consiglio
di amministrazione.
Agli esperti esterni e’ altresi’ corrisposta una indennita’ di
mobilita’ per ciascuna seduta cui partecipino; l’importo
dell’indennita’ di mobilita’ e’ determinato dal consiglio di
amministrazione.
Il Presidente del nucleo di valutazione viene designato dal senato
accademico fra i suoi componenti.
Art. 36.

A supporto dell’attivita’ del nucleo, sono costituiti il comitato
di Ateneo per la valutazione delle attivita’ formative e il comitato
di Ateneo per la valutazione della ricerca.
I componenti di ogni comitato sono nominati con decreto rettorale,
su deliberazione del senato accademico, e durano in carica un
triennio. Il numero dei componenti di ogni comitato non puo’ essere
inferiore a tre e superiore a cinque. Il senato accademico affida ad
uno dei componenti del comitato la presidenza dell’organo.
I criteri di composizione, i compiti specifici di ciascun comitato
sono definiti in un apposito regolamento, approvato dal senato
accademico.
Le eventuali modifiche al regolamento di un comitato sono approvate
dal senato accademico, acquisito il parere del comitato coinvolto.
Art. 37.

Le modalita’ di funzionamento del nucleo, nel rispetto di quanto
previsto dai precedenti articoli e dalla normativa vigente, sono
disciplinate da apposito regolamento, approvato dal senato
accademico. In particolare, e’ prevista una specifica segreteria
tecnica che assiste il nucleo e i comitati di cui al precedente
articolo nell’espletamento delle loro attivita’.
Le eventuali modifiche al suddetto regolamento sono approvate dal
senato accademico, acquisito il parere del nucleo».
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Chieti, 18 settembre 2009

Il rettore: Cuccurullo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-12&task=dettaglio&numgu=237&redaz=09A11793&tmstp=1255417383098

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