Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-12-2010) 24-01-2011, n. 2306 Conversione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ricorre per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 9.10.2009 dal Tribunale di Verona in composizione monocratica, con la quale veniva applicata a M.R., per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) (commesso il (OMISSIS)), la pena di mesi due di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda con conversione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, della pena detentiva in quella di Euro 2.400,00 di ammenda e rateizzazione di quella complessiva risultante.

Deduce la violazione dell’art. 135 c.p. essendo stato commisurato ogni giorno di pena detentiva ad Euro 40 in luogo di Euro 38, quali previsti dalla normativa dell’epoca del commesso reato (anteriore all’entrata in vigore della L. n. 94 del 2009 e la conseguente scorretta quantificazione della rateizzazione.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso con rettifica della quantità della pena pecuniaria.

E’ stata depositata in data 23.11.2010 una memoria difensiva nell’interesse dell’imputato con cui si chiede l’annullamento della sentenza in ordine alla confisca dell’auto richiamando le disposizioni della L. n. 120 del 2010: il contenuto della memoria è totalmente eccentrico rispetto al ricorso della Parte pubblica e comunque destituito di fondamento poichè, la novella introdotta dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, pur mutando la natura della confisca qualificandola come sanzione amministrativa, ha comunque mantenuto fermo l’obbligo per il giudice di disporla.

Il ricorso è inammissibile, essendo la censura mossa manifestamente infondata.

Invero, all’epoca del commesso reato ((OMISSIS)) era vigente la novella apportata dalla L. n. 134 del 2003, art. 4 (alla quale è poi seguita quella di cui alla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 62 che ha modificato direttamente l’art. 135 c.p.) alla L. n. 689 del 1981, art. 53 che aveva stabilito non solo l’importo di Euro 38 giornalieri di cui all’art. 135 c.p., nella formulazione all’epoca vigente, quale minimo invalicabile, ma anche un massimo, pari a dieci volte il predetto importo previsto dall’art. 135 c.p., (cioè, Euro 380), sia pur in rapporto alle condizioni economiche dell’imputato.

Ne consegue che, essendo stata concordata tra le parti e recepita dal Giudice, la sostituzione della pena detentiva con Euro 2.400 di ammenda, pari a Euro 40 giornalieri (e quindi in misura ben inferiore al massimo allora vigente ed anzi prossima al minimo sopra indicato), non può ritenersi violato il principio di cui all’art. 2 c.p., comma 4.

Infatti, le parti hanno convenuto la pena in maniera corretta e non illegale e in tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per Cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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