Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-02-2011, n. 4028 Diritti politici e civili; Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, F.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 29-03-2007, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo i favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Motivi della decisione

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini della equa riparazione, di regola deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre Cass. N. 10415 del 2009).

Giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).

Il Giudice a quo ha correttamente quantificato il danno morale, in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 3.335,00, procedimento presupposto: 1^ grado Settembre 2000 – Gennaio 2007), pur dovendosi modificare la motivazione del provvedimento impugnato, in relazione all’assenza di una istanza di prelievo.

Trattandosi di procedimento davanti al TAR, secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. 14753/10) l’inattività della parte, esprimendosi in una mancata presentazione o in una presentazione con ritardo dell’istanza di prelievo, può incidere sulla determinazione del quantum. Può effettuarsi una quantificazione in termini di Euro 500,00 per anno, comprensivi di tutto il procedimento.

Va pure rigettato il motivo relativo alle spese giudiziali, compensate per metà, avendo il Giudice a quo motivato al riguardo sulla natura della controversia e le questioni trattate, oggetto di elaborazioni complesse e non sempre univoche (la motivazione va peraltro modificata: non all’"elaborazione" giurisprudenziale va fatto riferimento, ma all’accoglimento soltanto parziale della domanda) e che non appaiono inferiori ai minimi tariffari.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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