REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2009, n. 3 Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 7 del 17 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. La Regione concorre alla promozione ed al sostegno della
imprenditoria giovanile attraverso la concessione delle agevolazioni
finanziarie disciplinate dalla presente legge.

Art. 2
Destinatari delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse per
la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese industriali ed
artigiane che rientrino nella vigente definizione comunitaria di
piccola e media impresa, che abbiano sede operativa nel territorio
della Regione e che non si configurino come continuazione di imprese
preesistenti.
2. Ai fini della presente legge, si definiscono costituite da
giovani:
a) le imprese individuali i cui titolari siano in eta’ compresa
fra diciotto e trentacinque anni;
b) le societa’ e le cooperative i cui soci siano per almeno il
70 per cento in eta’ compresa fra diciotto e trentacinque anni ovvero
il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 70 per cento da
persone appartenenti alla predetta fascia d’eta’.
3. Ai fini della presente legge, si definiscono nuove imprese
quelle costituite da non piu’ di un anno rispetto alla data di
presentazione della domanda di agevolazione.

Art. 3
(Tipologia delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge consistono in
contributi a fondo perduto per spese di investimento, in misura non
superiore al 40 per cento della spesa ammissibile e per un importo
massimo pari ad euro 60.000.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai
contributi e’ pari ad euro 15.000.

Art. 4
Spese ammissibili
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente
legge, sono ammissibili le spese, al netto degli oneri fiscali,
relative alla dotazione e alla realizzazione di beni materiali e
immateriali. I beni devono essere direttamente collegati
all’iniziativa e non devono essere stati oggetto di precedenti
agevolazioni pubbliche.
2. Sono ammissibili a contributo le spese relative:
a) alla ristrutturazione di immobili, nel limite massimo del 50
per cento del costo totale dell’investimento;
b) alla progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del
5 per cento del costo totale dell’ investimento;
c) all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed
automezzi;
d) all’acquisto di brevetti e licenze;
e) all’acquisto di software;
f) all’analisi di mercato;
g) alle consulenze per l’organizzazione aziendale;
h) all’atto notarile di costituzione di societa’.
3. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute
anteriormente alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, fatta eccezione per le spese relative all’atto notarile
di costituzione di societa’.
4. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi
secondo le condizioni degli aiuti de minimis, in conformita’ alla
normativa comunitaria vigente in materia.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0287&tmstp=1255507370469

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