REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2009, n 4

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

Disposizioni per il trasferimento di personale regionale alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales e altre disposizioni in materia di funzioni camerali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 7 del 17 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge
Art. 1
Procedure di trasferimento del personale
1. Il personale regionale, appartenente alle categorie di cui al
sistema di classificazione introdotto dal Contratto collettivo
regionale di lavoro del 12 giugno 2000 o alla qualifica dirigenziale
e in servizio alla data del 31 maggio 2005 presso gli uffici che
svolgevano le funzioni di cui all’art. 1 della legge regionale 20
maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle
d’Aosta), e’ trasferito, su domanda, alla Camera valdostana delle
imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et
des activites liberales, di seguito denominata Chambre, fino alla
concorrenza della dotazione or-ganica iniziale determinata dal
Consiglio camerale, su proposta del Comitato paritetico di cui
all’art. 13 della legge regionale n. 7/2002. La Giunta regionale
procede alla revisione delle dotazioni di personale tenuto conto dei
trasferimenti agli organici della Chambre.
2. Per il trasferimento del personale di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale 11 dicembre
1996, n. 6 (Norme sull’accesso agli organici dell’Amministrazione
regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione
e degli enti locali della Valle d’Aosta), fatto salvo quanto segue:
a) le domande per il trasferimento alla Chambre devono essere
inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla struttura regionale competente in materia di personale, di
seguito denominata struttura competente; la mancata presentazione
della domanda equivale, quanto agli effetti, alla manifestazione di
volonta’ di permanenza nei ruoli della Regione;
b) qualora il numero delle domande risulti superiore ai posti
disponibili nella dotazione organica provvisoria, la struttura
competente predispone una graduatoria, sulla base dell’anzianita’ di
servizio, utilizzabile fino alla concorrenza dei posti disponibili.
Nella valutazione dell’anzianita’ di servizio maturata presso
l’Amministrazione regionale, e’ assegnato un punteggio maggiore al
periodo prestato nello svolgimento delle funzioni di cui all’art. 1
della legge regionale n.7/2002, sulla base dei criteri e dei punteggi
di cui all’allegato A alla presente legge.
3. Il personale trasferito conserva il trattamento economico
acquisito e l’anzianita’ di servizio maturata e aderisce al Fondo
pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione
autonoma Valle d’Aosta (FOPADIVA).
4. Il personale trasferito, sino alla data di inquadramento nei
ruoli della Chambre, continua ad essere amministrato dalla Regione.
5. Qualora non siano presentate domande, o le stesse risultino in
numero inferiore rispetto ai posti disponibili nella dotazione
organica provvisoria, la Regione, su richiesta della Chambre,
provvede ad assicurare la continuita’ nello svolgimento delle
funzioni trasferite mediante comando di proprio personale, per il
tempo necessario ad assicurare alla Chambre la copertura dei posti
vacanti nella propria dotazione organica.
6. Nell’ ipotesi di cui al comma 5, con apposito accordo tra la
Regione e la Chambre, sono stabiliti il numero dei dipendenti da
comandare, la loro ripartizione in ragione della categoria di
appartenenza e le modalita’ per la copertura degli oneri connessi al
relativo trattamento economico.

Art. 2
Modificazioni all’art. 12 della legge regionale n. 7/2002
1. Il comma 3 dell’art. 12 della legge regionale n. 7/2002 e’
sostituito dal seguente:
«3. La Regione eroga un finanziamento annuale alla Chambre,
nella misura massima del 40 per cento dell’ammontare del diritto
annuale iscritto tra i ricavi del conto economico dell’esercizio
precedente, e, comunque, comprensivo di somme pari agli stanziamenti
previsti alla data di entrata in vigore della presente legge nel
bilancio regionale, per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 1.
Il finanziamento e’ approvato con deliberazione della Giunta
regionale, sentita la Chambre, e non puo’, in ogni caso, essere
inferiore al 20 per cento del diritto annuale iscritto tra i ricavi
del conto economico dell’esercizio precedente ed e’ destinato al
perseguimento degli obiettivi indicati nella deliberazione di
approvazione del finanziamento. Nelle more del trasferimento di cui
all’art. 11, comma 1, il finanziamento di cui al presente comma e’
aumentato, fatto salvo il limite massimo del 40 per cento, in misura
pari alle spese sostenute dalla Chambre per la locazione di una sede
temporanea.».

Art. 3
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l’art. 16 della legge regionale n. 7/2002;
b) l’allegato A alla legge regionale n. 7/2002.
La presente legge sara’ pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 23 gennaio 2009.
ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0288&tmstp=1255507370469

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