REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 ottobre 2008, n. 42

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

Approvazione del «Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parita’ scolastica e formativa e relativi interventi, nonche’ la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)».

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della
provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale
e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
Vista la deliberazione n. 2380 di data 26 settembre 2008, con la
quale la giunta provinciale ha approvato il «Regolamento di
attuazione concernente il riconoscimento della parita’ scolastica e
formativa e relativi interventi, nonche’ la disciplina degli
interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77
e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»,
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Questo regolamento, in attuazione degli articoli 30, 36, 76,
77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5
(Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di
seguito denominata «legge provinciale sulla scuola», disciplina:
a) il riconoscimento della parita’ scolastica e formativa;
b) gli interventi a favore delle istituzioni scolastiche
paritarie e degli studenti iscritti alle stesse;
c) gli interventi a favore delle istituzioni formative
paritarie affidatarie dei servizi di formazione professionale
rientranti nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione;
d) gli interventi a favore delle scuole ad indirizzo pedagogico
– metodologico steineriano operanti in provincia di Trento associate
alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia, di seguito
denominate «scuole steineriane» e degli studenti iscritti alle
stesse.
2. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e
formazione professionale, di seguito denominata «struttura
provinciale competente», cura gli adempimenti previsti da questo
regolamento.

Capo I
La parita’ scolastica

Art. 2
Requisiti per il riconoscimento della parita’ scolastica
1. La parita’ scolastica e’ riconosciuta alle istituzioni in
possesso dei requisiti organizzativi e di qualita’ previsti dall’art.
30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le
specificazioni di seguito indicate:
a) con riferimento al requisito previsto dall’art. 30, comma 4,
lettera a):
1) il progetto educativo esprime l’orientamento culturale,
l’eventuale ispirazione di carattere etico o religioso e l’indirizzo
pedagogico – didattico dell’istituzione, e’ improntato ai principi di
liberta’, ai diritti e doveri fondamentali della Costituzione;
2) il progetto d’istituto e’ il documento che da’ attuazione
al progetto educativo e che identifica l’offerta formativa,
esplicitando la progettazione curricolare, extracurricolare ed
organizzativa che l’istituzione adotta nell’ambito della propria
autonomia. Il progetto d’istituto e’ elaborato in armonia con quanto
stabilito dall’art. 18, comma 3, della legge provinciale sulla
scuola, con le previsioni del piano provinciale per il sistema
educativo e del relativo documento di attuazione e in conformita’ ai
piani di studio provinciali previsti dall’art. 55 della legge
provinciale sulla scuola;
b) con riferimento al requisito previsto dall’art. 30, comma 4,
lettera b):
1) l’attestazione della titolarita’ della gestione risulta
dall’individuazione, contenuta nella richiesta di riconoscimento
della parita’ scolastica, del soggetto che ha la legale
rappresentanza dell’istituzione;
2) la pubblicita’ del bilancio deve essere prevista nello
statuto dell’istituzione, indicando in particolare le modalita’ per
la consultazione del medesimo da parte delle componenti della
comunita’ scolastica; la pubblicita’ del bilancio e’ realizzata
comunque attraverso l’affissione all’albo dell’istituzione e il
contestuale deposito dello stesso presso la struttura provinciale
competente. Il bilancio e’ redatto secondo le specifiche normative
alle quali e’ soggetto il gestore dell’istituzione ed e’ integrato da
una relazione accompagnatoria nella quale sono indicati in
particolare i principali risultati e le caratteristiche
dell’andamento gestionale dell’istituzione. L’istituzione presso la
quale sono attivati piu’ corsi di studio di grado ed ordine diversi,
dipendenti da un unico gestore, puo’ redigere anche un unico
bilancio; in tal caso la relazione accompagnatoria da’ evidenzia dei
criteri per l’indicazione dei costi promiscui. L’istituzione che
gestisce, oltre i corsi di studio interessati al riconoscimento della
parita’ scolastica, altre attivita’, deve garantire all’interno del
bilancio separazione contabile tra le predette attivita’;
c) con riferimento al requisito previsto dall’art. 30, comma 4,
lettera f): l’istituzione e il funzionamento di organi collegiali
improntati alla partecipazione democratica implica la costituzione
del collegio dei docenti, con funzioni di programmazione didattica ed
educativa, del consiglio di classe, con funzioni di programmazione
dell’attivita’ della classe e di valutazione degli studenti, nonche’
di altri organi che favoriscano il coinvolgimento dei genitori e
degli studenti nell’organizzazione e nella gestione del servizio
educativo;
d) con riferimento al requisito previsto dall’art. 30, comma 4,
lettera g): l’iscrizione degli studenti, i cui genitori, accettandone
il progetto educativo, ne facciano richiesta, e’ accolta secondo
criteri di trasparenza, compatibilmente con le capacita’
organizzative dell’istituzione;
e) con riferimento al requisito previsto dall’art. 30, comma 4,
lettera h): l’istituzione provvede all’integrazione e inclusione
degli studenti con bisogni educativi speciali secondo quanto disposto
dall’art. 17 del decreto del presidente della provincia 8 maggio
2008, n. 17-124/Leg. (regolamento per favorire l’integrazione e
l’inclusione degli studenti con – bisogni educativi speciali (art. 74
della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)).
2. Ai fini del riconoscimento della parita’ scolastica,
l’istituzione approva, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art.
30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le
specificazioni indicate dal comma 1 di questo articolo, uno statuto
che definisce in particolare:
a) gli organi dell’istituzione, le funzioni agli stessi
attribuite e le disposizioni per il loro funzionamento;
b) le modalita’ di svolgimento delle elezioni degli organi
collegiali;
c) i criteri per l’iscrizione degli studenti;
d) le forme di partecipazione dei genitori e degli studenti
alle attivita’ di programmazione e di gestione dell’attivita’
educativa;
e) le disposizioni per la formazione del bilancio e le relative
modalita’ di pubblicita’, nel rispetto di quanto disposto dal comma
1, lettera b), numero 2);
f) le modalita’ per la pubblicizzazione degli atti;
g) le forme di controllo interno.
3. La giunta provinciale stabilisce i criteri di funzionamento
amministrativo e didattico ai quali devono corrispondere le
istituzioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) coordinamento didattico;
b) modalita’ per l’iscrizione ed il trasferimento degli
studenti;
c) completezza dei corsi.

Art. 3
Richiesta di riconoscimento della parita’ scolastica
1. La richiesta di riconoscimento della parita’ scolastica e’
presentata alla struttura provinciale competente entro il trentuno
dicembre e sottoscritta dal legale rappresentante di:
a) istituzioni non paritarie, gia’ funzionanti;
b) istituzioni che gestiscono corsi privati di istruzione non
riconosciuti dall’ordinamento scolastico;
c) istituzioni che intendono attivare, sin dall’inizio
dell’anno scolastico successivo a quello dell’inoltro della richiesta
di parita’, corsi di istruzione completi o a partire dalla prima
classe in vista dell’istituzione dell’intero corso.
2. Nella richiesta di riconoscimento della parita’ scolastica il
legale rappresentante dichiara, ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), il possesso, da parte
dell’istituzione, dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 4, della
legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate
dall’art. 2 di questo regolamento. Il legale rappresentante inoltre
assume formalmente i seguenti impegni:
a) costituire un percorso di studio completo, se non gia’
attivato;
b) accettare in ogni momento i controlli della struttura
provinciale competente disposti ai sensi dell’art. 7;
c) comunicare alla struttura provinciale competente la data di
inizio dell’attivita’ scolastica, che deve essere fissata non oltre
il primo settembre di ogni anno.
3. Alla richiesta di riconoscimento della parita’ scolastica sono
allegati in particolare:
a) il progetto educativo;
b) il progetto d’istituto;
c) lo statuto dell’istituzione;
d) la documentazione attestante l’utilizzo di locali idonei
all’attivita’ svolta e conformi alle norme vigenti in materia di
igiene e sicurezza, nonche’ di arredi e attrezzature didattiche
compatibili con il tipo di ordinamento, come stabilito dall’art. 30,
comma 4, lettera e), della legge provinciale sulla scuola.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0023&tmstp=1255507370469

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