Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-12-2010) 24-01-2011, n. 2287 Giudizio abbreviato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per Cassazione il difensore di fiducia di H.S. avverso la sentenza emessa in data 18.11.2009 dalla Corte di Appello di Bologna-Sezione Minorenni con la quale, in parziale riforma della sentenza in data 14.5.2009 dal GUP del Tribunale per i Minorenni di Bologna che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato H.S. per una serie di furti aggravati in concorso con altri minori e di false dichiarazioni sulla propria identità personale, lo assolveva dal reato di cui al capo 2) con riferimento a tre fatti-reato poichè non imputabile all’epoca della loro commissione, e riduceva la pena per i residui reati a mesi sei e giorni 20 di reclusione ed Euro 120 di multa.

Deduce il ricorrente la violazione di legge con riferimento all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 7, artt. 133 e 163 c.p. nonchè il vizio motivazionale.

Ribadisce, a tal proposito, l’eccezione di nullità della sentenza di prime cure in conseguenza della mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare agli esercenti la potestà genitoriale, respinta dalla Corte bolognese e l’omessa valutazione e motivazione sulla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

L’eccezione di nullità per omessa notifica di fissazione dell’udienza preliminare la relativa censura è palesemente aspecifica, riproponendo la medesima doglianza rappresentata senza successo dinanzi alla Corte territoriale e da quella respinta con adeguata e corretta motivazione. Invero, è stato osservato dal giudice a quo che l’omesso avviso è stato causato dal fatto che non fu possibile rintracciare i genitori all’indirizzo dai medesimi indicato al momento dell’arresto del figlio come da verbale di udienza di convalida (nè era prevista per i medesimi, benchè senza fissa dimora, un decreto di irreperibilità), e che di certo la finalità dell’avviso, cioè quella di rendere edotti i genitori dell’udienza preliminare e consentire loro le scelte difensive, è stata comunque raggiunta avendo gli stessi avuto notizia dell’udienza in questione, tanto da conferire procura speciale al difensore, in data 11.5.2009, per la richiesta del rito alternativo: infatti, se la mancata notifica all’esercente la potestà dei genitori del decreto di fissazione di udienza non produce nullità ogniqualvolta la relativa omissione sia dovuta al comportamento dell’imputato che, pur specificamente richiestone, rifiuti di indicare le generalità ed il luogo di residenza o di dimora di alcuno dei genitori stessi (Sez. 5, Ord. n. 860 del 15.2.1994, Rv. 197996), a fortori detta nullità deve escludersi quando tale residenza o dimora sia non individuabile far fatto ascrivibile agli stessi genitori; fra l’altro, l’imputato, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, si era reso latitante, così precludendo l’insorgere della necessità di assistenza.

Nemmeno può ritenersi fondata l’ulteriore censura relativa all’omessa valutazione e motivazione in ordine alla concedibilità della sospensione condizionale della pena.

Invero, il giudice di primo grado ha già fornito adeguata motivazione circa il diniego del beneficio in questione (nonostante l’incensuratezza dell’imputato) come si apprende anche dalla parte narrativa della sentenza impugnata (pag. 2): orbene, le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello, laddove la seconda sia, anche parzialmente, confermativa della prima, s’integrano a vicenda, confluendo in un unicum inscindibile completo e perfettamente calibrato come appunto deve ritenersi sia avvenuto nel caso di specie, laddove la Corte territoriale, nel premettere nel contesto della sentenza una corretta sintesi della motivazione della sentenza di primo grado, ha compiutamente valutato la personalità dell’imputato (con riferimento al suo stile di vita, caratterizzato da mancanza di studio, impegno e scrupoli), ed in particolare il negativo comportamento processuale assunto dal medesimo con la latitanza, laddove ha negato la valutabili delle concesse circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza, così condividendo implicitamente la negativa prognosi di astensione dalla commissione di futuri reati formulata già dal Tribunale per i minorenni quale Giudice dell’udienza preliminare.

Consegue il rigetto del ricorso senza, tuttavia, potersi pronunciare condanna al pagamento delle spese processuali, trattandosi di imputato minorenne (Cass. pen. Sez. Un. 31.5.2000, n.15 Rv. 216704).

Infine, trattandosi di imputato minorenne, si deve disporre che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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