Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-12-2010) 24-01-2011, n. 2286 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 25.9.2009 dal Giudice monocratico del Tribunale di Venezia con cui veniva applicata a C.G. la pena concordata per il reato di cui all’art. 186, commi 2 e 2 bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 385 (guida in stato di ebbrezza alcolica e causazione di un sinistro in tale stato) di Euro 2.000,00 di ammenda, deducendo l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e il vizio motivazionale circa il calcolo della pena.

E’ vero che risulta omesso ogni calcolo della pena come concordata e che l’art. 186 C.d.S., comma 2, prevede, obbligatoriamente, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per qualsiasi delle ipotesi ivi previste e che per giurisprudenza consolidata di questa Corte espressa anche a Sezioni Unite (27.5.1998, n. 8488, Bosio, Rv 210981), con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti devono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie, che da quella conseguono di diritto, come nel caso di sospensione della patente.

Ma, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, si deve preliminarmente rilevare che nel caso in esame ricorre l’ipotesi del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), non essendo stati svolti accertamenti tecnici sullo stato alcolemico, come si desume dal verbale di udienza di primo grado ed attesa la stessa specie della pena inflitta: tale reato, ai sensi della L. n. 120 del 2010, art. 33, comma 1, lett. a), è stato trasformato in illecito amministrativo, innovazione, questa, che trova applicazione anche nel caso di specie ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2.

Consegue, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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