Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-02-2011, n. 3999 Beneficio d’inventario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.M.E. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato di pagare alla sorella L.M. Y. L. 45,558.451 quale importo corrispondente ai tre ottavi di pretese passività dell’eredità paterna. L’opponente, tra l’altro, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nella qualità di erede pura e semplice deducendo di aver accettato l’eredità con beneficio di inventario ex art. 484 c.c. per cui era tenuta al pagamento dei debiti ereditari "intra vires hereditarias" e "com viribus hereditatis".

L’opposta L.M.Y., costituitasi chiedeva il rigetto del l’opposizione sostenendo che la sorella era decaduta ope legis dalla sua qualità di erede beneficiata avendo disposto del patrimonio ereditario senza la prescritta autorizzazione ex art. 493 c.c.. In particolare l’opposta esponeva che la sorella aveva stipulato con la s.p.a. Snam un contratto di costituzione di servitù perpetua di gasdotto vincolando interamente parte di un cespite a lei pervenuto dalla successione al padre e ricevendo il corrispettivo di L. 300.000.

Con sentenza 546/01 il tribunale di Messina rigettava l’opposizione rilevando che l’opponente era decaduta dal beneficio di inventario:

a) per aver stipulalo atto di costituzione di servitù di gasdotto a favore della Snam su immobile a lei pervenuto dall’eredità del padre; b) per aver stipulato scrittura privata con la s.r.l. Edil Uno; c) per aver richiesto concessione edilizia per la realizzazione di un programma costruttivo su un fondo facente parte dell’eredità.

Avverso la detta sentenza L.M.E. proponeva appello al quale resisteva L.M.Y..

Con sentenza 15/3/2005 la corte di appello di Messina, in accoglimento del gravame e in riforma dell’impugnata decisione, revocava il decreto ingiuntivo opposto dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’appellante quale erede pura e semplice del padre. Osservava la corte di merito: che l’art. 493 c.c. ha carattere eccezionale e non è non suscettibile di interpretazione analogica; che la citata norma limita i casi di decadenza dal beneficio d’inventario agli atti di alienazione o alla costituzione di pegno o di ipoteca o a transazione su beni ereditari; che gli atti posti in essere dall’appellante ed indicati dal giudice di primo grado non potevano essere ricondotti al concetto di alienazione; che non rientravano in tale concetto gli atti di costituzione di diritti reali di godimento inidonei ad incidere sulla titolarità del bene;

che quindi l’atto di costituzione di servitù perpetua di gasdotto in favore della Snam non poteva essere compreso tra quelli comportanti la decadenza dal beneficio di inventario ove non preceduti dalle formalità previste dalla citata norma; che la scrittura privata 11/11/1991, stipulata con la s.r.l. Edil Uno. più che un’opzione configurava un preliminare unilaterale con obbligo di acquistare solo a carico della Edil Uno alle condizioni ivi stabilite se ed in caso di vendita da parte degli eredi; che quindi anche tale atto non era idoneo ad incidere sulla titolarità dei beni ereditari non comportando alcun obbligo di concludere il contratto di vendita; che quanto detto valeva a maggior ragione per la richiesta di ripartizione urbanistica su terreno ereditario; che l’appellante non era pertanto incorsa in alcuna decadenza dal beneficio di inventario;

che, quindi era superala la censura con la quale l’appellante aveva riproposto la questione della inammissibilità della eccezione di decadenza dal beneficio di inventario, sollevata dalla controparte, potendo tale eccezione essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari ex art. 505 c.c.: che comunque, pur essendo controversa l’applicazione della disposizione dettata dal quarto comma del citato art. 505 c.c. a qualsiasi ipotesi di decadenza e non solo a quelle verificatesi durante la liquidazione concorsuale, andava considerato che il coerede-creditore sembrava equiparato – dall’art. 754 c.c., comma 2 – a qualsiasi creditore del de cuius; che però la rivalsa disciplinata dalla detta norma era applicabile, secondo l’interpretazione più accreditata, solo nell’ipotesi in cui il coerede abbia dovuto pagare più di quanto allo stesso incombente o per la indivisibilità dell’obbligazione, o perchè in possesso della cosa, dovuta o in forza di disposizione del testatore; che nella specie tali situazioni non si ravvisavano; che detta conclusione "indurrebbe ad escludere che all’appellata possa essere attribuita la qualifica di coerede-creditore"; che in definitiva andava dichiarato il difetto di legittimazione passiva di L.M. E. quale erede pura e semplice attesa la qualità di erede beneficiaria della stessa.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Messina è stata chiesta da L.M.Y. con ricorso affidato a due motivi. L.M.E. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso L.M.Y. denuncia violazione di legge e vizi di motivazione deducendo che la sentenza impugnata "è contraddittoria e carente di motivazione". In particolare sostiene la ricorrente che dalla parte dispositiva di detta sentenza risulta evidente l’erroneità della decisione posto che: a) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ammissibile che la parte opposta venga condannata – come avvenuto nella specie – al pagamento in favore della parte opponente dell’importo richiesto con il decreto monitorio: b) è contraddittoria la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che L.M.E. è carente di legittimazione passiva "quale erede pura e semplice".

La censura è manifestamente infondata in quanto frutto di una errata interpretazione della sentenza di cui si chiede l’annullamento con la quale la corte di appello – come sopra riportato nella parte narrativa che precede e al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente – ha revocato "il decreto ingiuntivo opposto dichiarando il difetto di legittimazione passiva di L.M.E., quale erede pura e semplice del padre in relazione alle domande di accertamento del credito di L. 45.558.451 e condanna al pagamento dello stesso credito proposte nei confronti dell’appellante dalla sorella L.M.Y." (così testualmente in dispositivo).

Da tale frase risulta palese – tenuto anche conto della conforme parte motiva della sentenza in esame – che la corte di appello ha inteso affermare che L.M.E., in quanto erede beneficiaria, era priva di legittimazione passiva in relazione alle richieste – di accertamento del vantato credito e di condanna al pagamento del relativo importo – che la sorella Y. aveva avanzato nei suoi confronti quale erede pura e semplice.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia errata interpretazione dell’art. 493 c.c. sostenendo che la sorella E. – al contrario di quanto ritenuto dalla corte di appello – ha posto in essere atti di disposizione dei beni facenti parte del patrimonio ereditario. In particolare la sorella: con il contratto 16/10/1995 ha costituito, a favore della società Snam, una servitù su un immobile rientrante nell’asse ereditario dichiarandosi proprietaria di detto immobile e ricevendo il corrispettivo di L. 300.000; con la scrittura privata 11/11/1991 ha alienato, quale coerede, un terreno sito in (OMISSIS).

Si tratta, ad avviso della ricorrente, di atti di disposizione del patrimonio ereditario con la conseguenza che L.M.E. deve essere considerata erede pura e semplice in quanto decaduta dal beneficio di inventario. La sorella E. è peraltro decaduta dalla posizione giuridica di erede beneficiario anche in base all’art. 485 c.c. perchè, pur essendo nel possesso dei beni ereditati, non ha provveduto a fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione.

Le due censure mosse con il motivo in esame sono entrambe inammissibili.

La prima censura è inammissibile per carenza di interesse in quanto relativa a questione priva del requisito della decisività: la sentenza impugnata, infatti, si fonda anche su un determinante ed essenziale profilo – costituente una ragione giuridica valida a sorreggere da sola la decisione impugnata indipendentemente dalla sua fondatezza o meno – che non ha formato oggetto della detta censura e delle altre sviluppate in ricorso.

In proposito occorre osservare che – come emerge alla luce di una corretta e logica interpretazione della lettera e della ratio della sentenza impugnata – la corte di appello ha accolto il gravame proposto da L.M.E. affermando il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima quale erede pura e semplice in quanto erede beneficiarla per i seguenti ed autonomi motivi sopra ampiamente riportati nella parte narrativa che precede:

a) per non essere incorsa l’appellante in alcuna delle ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario di cui all’art. 493 c.c.:

b) "comunque" – pur se sufficiente il motivo sub a) con conseguente superamento della questione della legittimazione della appellata L.M.Y. ad eccepire la detta decadenza e pur tenendo conto della controversa applicazione dei quarto comma dell’articolo 505 c.c. a qualsiasi ipotesi di decadenza e, quindi, anche a quella di cui all’art. 493 – per non poter attribuire alla citata appellata la qualifica di coerede-creditore.

E’ ben vero che la soluzione sub b) sembrerebbe, ad una immediata e superficiale lettura della sentenza impugnata, essere stata prospettata come meramente ipotetica e non espressamente affermata.

E’ del pari vero, però, che dalla motivazione posta a base di tale sentenza – complessivamente ed unitariamente esaminata e valutata – risulta evidente, sul piano logico, 1 "intenzione della corte di appello, al di là della non chiara modalità espositiva e della apparente forma ipotetica e dubitativa, di escludere la possibilità di attribuire alla appellata (ossia alla attuale ricorrente) la qualifica di coerede-creditore con conseguente carenza di legittimazione ad eccepire la decadenza di cui all’art. 493 c.c. in applicazione di quanto disposto dall’art. 505 c.c., comma 4.

La corte di appello – subito dopo la riportata esposizione dei motivi giustificativi della ravvisata ulteriore ed autonoma ratio decidendi ed a conferma della stessa – ha proceduto ad affermare "in conclusione" la qualità della appellante di erede beneficiaria e non di erede pure e semplice.

Contro l’argomentazione di cui al punto sub b) la ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura per cui soccorre il principio giurisprudenziale pacifico secondo cui, se una sentenza (o una parte di essa) sia sorretta da una molteplicità di ragioni giuridiche, tra loro indipendenti, tutte devono essere investite dal ricorso. In mancanza – come appunto nel caso in esame – poichè anche soltanto una di essa è idonea a giustificare la decisione, l’impugnazione inerente alle altre deve ritenersi inammissibile posto che anche la sua eventuale fondatezza non varrebbe a scalfire la pronuncia.

Del pari inammissibile è la seconda censura sviluppata con la parte finale del motivo di ricorso in esame – relativa alla asserita decadenza dalla posizione di erede beneficiaria in virtù di quanto disposto dall’art. 485 c.p.c. – perchè prospetta una questione che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta, nè è stato dedotto in ricorso, che abbia formato oggetto del contraddittorio nel giudizio di secondo grado. E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui ove il ricorrente in sede di legittimità proponga una questione non trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere (nella specie non rispettato) non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti ai giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto dei precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Sussistono giusti motivi – in considerazione, tra l’altro, della natura della controversia e delle questioni trattate, della difformità tra le pronunce rese nei gradi di merito, della rilevata non chiara esposizione della motivazione della sentenza impugnata – che inducono a compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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