REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2009, n. 3 Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

Capo I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 1 del 16 gennaio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano il
trattamento indennitario anche differito, i rimborsi spese, l’assegno
vitalizio, l’assicurazione sugli infortuni, il trattamento economico
di missione, e le altre competenze funzionali all’esercizio del
mandato spettanti ai consiglieri, al presidente della Giunta ed ai
componenti della Giunta.

Art. 2
Trattamento indennitario
1. Ai soggetti di cui all’art. 1 spettano:
1) l’indennita’ di carica di cui all’art. 3;
2) l’indennita’ di funzione di cui all’art. 5;
3) i rimborsi delle spese di cui agli articoli 7, 8 e 28;
4) l’indennita’ di fine mandato di cui agli articoli 25 e 26;
5) l’assegno vitalizio di cui all’art. 11 e seguenti;
6) l’indennita’ di missione di cui all’art. 31 e seguenti.
2. Ai soggetti di cui all’art. 1 possono essere, inoltre,
attribuiti supporti funzionali all’esercizio del mandato, quali, a
titolo esemplificativo: uso di telefono cellulare; uso di computer
portatile; tessera autostradale per il territorio nazionale;
iniziative di aggiornamento; contributo per l’uso dei servizi interni
di ristoro.
3. L’individuazione e la regolazione delle attribuzioni del comma
2 sono deliberate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio per i
consiglieri e dalla Giunta per il presidente ed i componenti della
Giunta stessa.
4. Il contributo per l’uso dei servizi interni di ristoro del
Consiglio, deliberato per i consiglieri dall’Ufficio di presidenza,
si applica anche al presidente ed ai componenti della Giunta.
5. L’Ufficio di presidenza del Consiglio puo’ stabilire per i
consiglieri, a fronte dell’attribuzione di uso del telefono
cellulare, una quota percentuale pro capite di spesa a carico dei
consiglieri stessi. Analoga decisione puo’ essere assunta dalla
Giunta per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.

Capo II
Indennita’ di carica, indennita’ di funzione e diaria mensile

Art. 3
Indennita’ di carica
1. L’indennita’ mensile di carica e’ stabilita nella misura del
65 per cento dell’indennita’ mensile lorda percepita dai componenti
della Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell’indennita’ spettante ai
membri del Parlamento).
2. Le variazioni dell’indennita’ di carica dei componenti della
Camera dei deputati determinano un’uguale variazione proporzionale
dell’indennita’ di carica di cui al comma 1, con la medesima
decorrenza.
3. Per la corresponsione dell’assegno di cui all’art. 15, comma
4-ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosita’ sociale), introdotto dall’art. 2
della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e
nomine presso le regioni e gli enti locali), la percentuale di
riduzione dell’indennita’ di carica e’ fissata nella misura del 10
per cento.
4. Per i soggetti sospesi a norma della legge n. 55/1990 non si
fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dalla
presente legge.
5. Al titolare dell’indennita’ che sia stato sospeso, in caso di
provvedimento definitivo di proscioglimento, e’ corrisposto, con
riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla
differenza tra l’assegno erogato a norma del comma 3 e l’indennita’
ad esso spettante.

Art. 4
Trattenuta complessiva obbligatoria
1. Sull’indennita’ di carica di cui all’art. 3 e’ effettuata una
trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento per la
corresponsione dell’indennita’ di fine mandato e del 17 per cento per
la corresponsione dell’assegno vitalizio.
2. La trattenuta di cui al comma 1 e’ calcolata senza tenere
conto della riduzione del 10 per cento dell’indennita’ di carica di
cui all’art. 3, applicata ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2006). La
trattenuta e’ adeguata proporzionalmente agli incrementi
dell’indennita’ di carica conseguenti agli incrementi dell’indennita’
dei componenti della Camera dei deputati di cui all’art. 3, comma 1.

Art. 5
Indennita’ di funzione
1. Ai titolari dell’indennita’ di cui all’art. 3 che svolgono
particolari funzioni compete, in aggiunta, un’indennita’ di funzione
commisurata alle seguenti percentuali dell’indennita’ mensile lorda
percepita dai componenti della Camera dei deputati:
a) presidente della Giunta e presidente del Consiglio: 25 per
cento;
b) componente della Giunta e vicepresidente del Consiglio: 15
per cento;
c) consigliere segretario del Consiglio, presidente di
commissione, portavoce dell’opposizione e presidente di gruppo
consiliare: 10 per cento;
d) vicepresidente e consigliere segretario di commissione: 5
per cento.
2. Per l’adeguamento dell’indennita’ di funzione si applica
l’art. 3, comma 2.
3. Le indennita’ di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di
loro. Al soggetto che svolga piu’ di una delle funzioni indicate e’
corrisposta l’indennita’ piu’ favorevole.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0355&tmstp=1255507370470

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