REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2009, n. 4 Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 3 dell’11 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
Visti gli articoli 117, quarto comma, e 121 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 dello Statuto regionale;
Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (autonomia contabile e
funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario);
Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (disciplina delle
spese di rappresentanza del consiglio regionale);
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (autonomia
dell’assemblea legislativa regionale);
Visto l’art. 16 del regolamento interno del consiglio regionale
20 luglio 2004, n. 5 (regolamento interno di amministrazione e
contabilita’);
Visti gli articoli da 23 a 27 del testo unico delle disposizioni
procedimentali ed organizzative del consiglio di competenza
dell’ufficio di presidenza, approvato con deliberazione 25 luglio
2006, n. 59;
Considerato quanto segue:
1. che la richiamata legge regionale n. 4/2008 in materia di
autonomia dell’assemblea legislativa regionale definisce le relazioni
istituzionali proprie della stessa assemblea legislativa;
2. che alla luce di detta legge appare opportuno ridefinire
piu’ esattamente le tipologie e le relative modalita’ di esercizio
delle spese di rappresentanza da parte del consiglio, modificando a
tal fine la normativa di cui alla legge regionale n. 20/2004;
3. che tale modifica e’ opportuna anche al fine di una migliore
definizione delle competenze dei soggetti istituzionali che
esercitano le funzioni di rappresentanza del consiglio, nonche’ per
una piu’ puntuale imputazione delle spese;
4. che conseguentemente alla presente legge devono essere
modificate, con separati ed idonei atti normativi, le disposizioni
del reg. int. c.r. 5/2004 e della del. u.p. 59/2006 sopra richiamate.
Art. 1
Tipologia delle spese di rappresentanza
1. L’assemblea legislativa regionale, nello svolgimento delle sue
funzioni istituzionali ed al fine di valorizzazione il ruolo e
l’immagine del consiglio, puo’ effettuare le seguenti tipologie di
spese di rappresentanza:
a) spese riguardanti forme di ospitalita’ o di ristoro connesse
a riunioni, incontri ed altre attivita’ di lavoro; atti di cortesia e
doni di valore simbolico effettuati, per consuetudine o per motivi di
reciprocita’, in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra
soggetti aventi veste rappresentativa del consiglio e soggetti
esterni dotati di analoga rappresentativita’ o rappresentativi della
societa’ civile;
b) spese connesse ad eventi ed iniziative di carattere
istituzionale, all’attivita’ di organismi interregionali, nazionali
ed internazionali cui il consiglio partecipa ed in generale allo
svolgimento delle relazioni istituzionali di cui all’art. 5 della
legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (autonomia dell’assemblea
legislativa regionale), ivi comprese le spese per l’acquisto di
oggetti simbolici di rappresentanza, quali targhe, coppe, medaglie,
realizzazioni artistiche, pubblicazioni, e le spese per
manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme di partecipazione a
cerimonie, ricorrenze, festivita’, commemorazioni ed altri analoghi
eventi;
c) spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti
esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle
finalita’ istituzionali del consiglio per le loro caratteristiche di
promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la
messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di
pertinenza del consiglio oppure attraverso contributi finanziari.
2. Le spese di cui al comma 1 sono relative esclusivamente a
rapporti con soggetti esterni all’amministrazione.
3. Sono escluse le spese aventi intenti e connotazione di mera
liberalita’.

Art. 2
Soggetti titolari della funzione di rappresentanza
1. Titolare della funzione di rappresentanza e’ il Presidente del
Consiglio.
2. Le attivita’ di rappresentanza possono essere esercitate in
via ordinaria anche da:
a) i componenti dell’ufficio di presidenza;
b) i presidenti delle commissioni consiliari;
c) i presidenti o i titolari monocratici degli organismi
autonomi istituiti con legge regionale presso il consiglio,
limitatamente alle attivita’ di cui art. 1, comma 1, lettera a);
3. Le attivita’ di rappresentanza possono essere delegate dal
presidente anche a singoli consiglieri designati a rappresentarlo in
pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti
dell’ufficio di presidenza.

Art. 3
Modalita’ di effettuazione delle spese di rappresentanza
1. Per le spese di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), l’ufficio
di presidenza, con deliberazione, stabilisce la dotazione annua di
ciascuno dei titolari della funzione.
2. Le spese di cui al comma 1, nei limiti delle rispettive
dotazioni ivi previste, sono effettuate direttamente da ciascun
titolare della funzione e ad esso rimborsate, a seguito di
autocertificazione con le modalita’ definite con deliberazione
dell’ufficio di presidenza.
3. Le attivita’ e le conseguenti spese di cui all’art. 1, comma
1, lettera b), sono programmate periodicamente e disposte con
deliberazione dell’ufficio di presidenza e sono attuate con decreto
del dirigente competente.
4. In caso di urgenza o in connessione ad esigenze non
precedentemente programmate e disposte dall’ufficio di presidenza, le
spese di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), possono essere
effettuate direttamente dal presidente o da altro consigliere
delegato a rappresentarlo, con le modalita’ esecutive del comma 2.
5. Le spese di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), sono disposte
con deliberazione dell’ufficio di presidenza, fatta eccezione per
quelle di importo inferiore a 500,00 curo che possono essere disposte
direttamente dal presidente, e sono attuate con decreto del dirigente
competente.

Art. 4
Partecipazione a comitati
1. Il consiglio, con deliberazione dell’ufficio di presidenza,
puo’ partecipare, tramite il Presidente del Consiglio o altro
consigliere individuato dall’ufficio di presidenza, a comitati
d’onore destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni
sociali, culturali, economiche e sportive di rilievo regionale
promosse da soggetti pubblici o da soggetti privati rappresentativi
della societa’ toscana.

Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
fa fronte, per l’anno 2009, con lo stanziamento di spesa previsto dal
capitolo 200 del bilancio di previsione del consiglio e per gli anni
successivi con l’apposito stanziamento previsto nel bilancio del
consiglio.
2. Nell’ambito del capitolo sono individuati articoli
corrispondenti alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 1.
3. Il segretario generale informa periodicamente l’ufficio di
presidenza sull’andamento dell’utilizzo dello stanziamento.

Art. 6
Abrogazione
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge e’
abrogata la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (disciplina delle
spese di rappresentanza del consiglio regionale).
La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 4 febbraio 2009
MART1NI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0356&tmstp=1255507370470

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