Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 25-01-2011, n. 2351

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 02/08/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di S.M. avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Roma in data 16/07/010 con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto S., indagato in ordine al reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 2 – respingeva il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva che l’ordinanza impugnata non era congruamente motivata sia quanto ai gravi indizi di colpevolezza, sia quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità della misura applicata.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 14/12/010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Roma ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice del riesame – quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 2, n. 8, come contestato in atti al ricorrente – mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali finora acquisite al procedimento, ha accertato che S.M. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – era solito accompagnare D.O.R. (un transessuale con il quale il S. conviveva) nel luogo ove lo stesso praticava la prostituzione. Il predetto D.O.R. con i proventi derivanti dalla sua attività di prostituzione, provvedeva di fatto al mantenimento del S. che non svolgeva attività lavorativa.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha evidenziato che il S. era soggetto socialmente pericoloso, in quanto dedito in modo stabile all’attività di sfruttamento della prostituzione praticata dai transessuali; il tutto con concreto pericolo del reiterarsi di altri reati della stessa specie. Ancora, il S. non era affidabile in ordine al rispetto delle prescrizioni relative alle misure coercitive meno afflittive, ivi compresi gli arresti domiciliari. Detta inaffidabilità del S. era desumibile, fra l’altro, dalla pregressa condotta violenta tenuta dallo stesso in riferimento ai rapporti con i transessuali che ospitava nella sua abitazione.

Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p..

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè prevalentemente ripetitive di quanto già esposto in sede di riesame.

Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da S.M. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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