REGIONE SICILIA LEGGE 20 novembre 2008, n. 15 Misure di contrasto alla criminalita’ organizzata.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia
n. 54 del 24 novembre 2008)
L’ASSEMBLEA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Laboratori della legalita’
I . La Regione, al fine di contribuire alla promozione civica
degli studenti, supporta le istituzioni scolastiche primarie (quarte
e quinte classi) e secondarie di primo grado attraverso appositi
finanziamenti finalizzati all’attivazione di laboratori di studio e
approfondimento dei valori della legalita’, dell’etica pubblica e
dell’educazione civica, con particolare riguardo al rispetto del
decoro urbano e alla tutela del patrimonio architettonico, artistico
e monumentale dei comuni. Tali laboratori possono essere realizzati
anche in rete con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e
private, associazioni, fondazioni. Gli stessi inoltre possono
avvalersi delle testimonianze orali e scritte di personalita’ che si
siano distinte nella lotta al crimine nonche’ dei documenti ufficiali
che siano particolarmente significativi nell’ambito della lotta alla
mafia.
2. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione e’ autorizzato ad erogare, entro il 31 ottobre
di ogni anno, agli istituti scolastici che ne facciano richiesta,
fino a 5 migliaia di euro per l’istituzione dei laboratori di cui al
comma 1.
3. Gli istituti scolastici hanno l’obbligo di rendicontare le
somme percepite entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata o
insufficiente rendicontazione l’istituto e’ escluso dai finanziamenti
per i tre anni successivi.
4. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il direttore
dell’ufficio scolastico regionale, disciplina le modalita’ di
rendicontazione dei fondi erogati e quelle di svolgimento dei
laboratori di cui al comma 1.
5. Per le finalita’ di cui al presente articolo e’ autorizzata, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2009, la spesa annua di 1.000
migliaia di euro.
6. Gli oneri discendenti dal comma 5, valutati in 1.000 migliaia
di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2 gennaio
5.2, accantonamento 1001.

Art. 2
Conto unico per gli appalti
1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro,
bandi di gara prevedono, pena la nullita’ del bando, l’obbligo per
gli aggiudicatari di aprire un numero di conto corrente unico sul
quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative
all’appalto. L’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per
tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di
bonifico bancario. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al
presente comma comporta la risoluzione per inadempimento
contrattuale.
2. I bandi di gara prevedono, pena la nullita’ degli stessi, la
risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale
rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti
relativi a reati di criminalita’ organizzata.
3.Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di
cui al commi 1 e 2.

Art. 3
Istituzione delle zone franche per la legalita’ (ZFL)
1. Il Presidente della Regione, d’intesa con il Ministro
dell’intemo, istituisce per ogni provincia una o piu’ zone franche
per la legalita’ (ZFL), per un territorio avente una popolazione
residente non inferiore a cinquantamila abitanti.
2. In favore degli imprenditori che denunciano richieste
estorsive o richieste provenienti dalla criminalita’ organizzata,
tendenti a modificare il normale svolgimento dell’attivita’
economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la
Regione provvede, per cinque periodi di imposta decorrenti dalla
suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti
sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi
all’attivita’ d’impresa:
a) imposte sui redditi;
b) contributi previdenziali;
c) imposta comunale sugli immobili.
3. Per i contributi previdenziali e l’imposta comunale sugli
immobili, indicati rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2,
e’ rimborsato quanto dovuto e versato.
4. Gli imprenditori che operano nel territorio della Regione,
anche al di fuori delle zone franche per la legalita’, che denunciano
richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalita’
organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento
dell’attivita’ economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a
giudizio, possono usufruire dei benefici di cui al comma 2.
5. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della
procedura di cui all’art. 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato
istitutivo della Comunita’ europea, le disposizioni di cui ai commi 2
e 3 si applicano nei limiti stabiliti per gli aiuti «de minimis».
6. L’elargizione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44. e’
esente, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3, della medesima
legge, dal pagamento dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive.
7. Per le finalita’ di cui al presente articolo, e’ autorizzata,
a decorrere dall’esercizio finanziario 2009 e per un quinquennio, la
spesa annua, a destinazione vincolata, valutata in 100 migliaia di
euro.
8. Gli oneri di cui al comma 7, pari a 100 migliaia di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione 2008-2010, UPB 4.2.1.5.2,
accantonamento 1001.

Art. 4
Costituzione di parte civile della Regione
1. E’ fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in
tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio
territorio.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0311&tmstp=1255507370471

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