T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 19-01-2011, n. 481 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette in fatto il sig. T. di avere causato, in data 12.06.2004, un incidente stradale, privo di gravi conseguenze, in occasione del quale veniva redatto dal Corpo di Polizia Municipale verbale di accertamento di violazione, per stato di ebbrezza alcolica, e sequestro dell’autoveicolo affidato al padre.

Riferisce ancora che in data 7.08.2004 gli è stata notificata ordinanza della Prefettura di Roma con cui veniva disposta la sospensione, in via cautelare, della patente di guida per essere incorso nella violazione dell’art. 186, comma 1, del Codice della Strada, e gli è stato ingiunto di sottoporsi alla visita medica prevista dall’art. 119, comma 4, del predetto Codice, presso la Commissione Medica Legale di Roma.

Impugna ora, con il ricorso in epigrafe, il giudizio medico con cui la CML lo ha giudicato non idoneo a condurre veicoli a motore, ed il consequenziale provvedimento emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui è stata disposta la sospensione della patente di giuda.

Ritenendo tali determinazioni illegittime deduce la violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost., eccesso di potere sotto diversi profili; errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta, carenza assoluta di motivazione.

Conclude il ricorrente chiedendo, in accoglimento dei proposti mezzi, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero per il tramite dell’Avvocatura erariale che ha depositato documenti.

Si è costituita, altresì, la pure intimata Azienda Usl Roma B per eccepire la carenza di legittimazione passiva, e, nel merito, l’infondatezza del ricorso avversario.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Oggetto di controversia è il provvedimento con cui il resistente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sospeso la patente di guida di cui è titolare il ricorrente per accertata temporanea non idoneità alla conduzione di veicoli a motore, giusta giudizio medico legale espresso dalla Commissione Medica Locale di Roma, pure oggetto di impugnativa.

In via preliminare devono essere scrutinate le eccezioni sollevate dalla intimata Azienda Roma B, la prima, sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva della Amministrazione sanitaria, con richiesta di estromissione dal giudizio, e la seconda per la carenza di un interesse attuale alla decisone del ricorso, con richiesta di declaratoria di improcedibilità.

La prima domanda non può essere accolta.

E’ principio acquisito che la legittimazione passiva nei giudizi amministrativi va riferita all’amministrazione cha ha adottato l’atto ritenuto lesivo ed impugnato, ovvero cui la legge attribuisce il potere di porre in essere i provvedimenti reclamati, purché la stessa sia ancora titolare del potere al momento in cui è proposto il ricorso, essendo irrilevanti a tali fini i soli trasferimenti di competenza successivi all’instaurazione del giudizio, fatta salva la possibilità di intervento della nuova Autorità (Cons. di Stato, Sez. VI, 22.10.1984, n. 669).

Tanto premesso, ritiene il Collegio, in via generale, che l’estromissione dal giudizio non attiene propriamente alla ricerca di chi sia legittimato a ricevere la notifica del ricorso, ma di chi acquisisce la posizione di parte del processo, ed è quindi il naturale destinatario degli effetti che scaturiscono dalla decisione in senso stretto.

La dottrina processualcivilistica ha avuto modo di evidenziare, anche sulla scorta delle specifiche fattispecie espressamente previste dalla normativa codicistica (artt. 108 e 109 c.p.c.), come l’estromissione consegua al riscontro del difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della parte estromessa e il connesso difetto di qualsiasi domanda di essa o contro di essa.

In coerenza con tali coordinate, deve, pertanto, ritenersi che nel giudizio amministrativo sussiste la legittimazione passiva non solo delle amministrazioni che hanno un interesse sostanziale al mantenimento degli atti impugnati, ma anche di quelle che hanno posto in essere degli atti endoprocedimentali, in quanto l’annullamento dell’atto conclusivo comporta anche il travolgimento degli atti del procedimento.

Con riferimento al caso che ne occupa, il ricorrente ha chiesto non solo l’annullamento del provvedimento di sospensione della patente di guida, ma anche del presupposto giudizio medico adottato dalla resistente Amministrazione sanitaria, che si atteggia quale presupposto della determinazione ministeriale, il che destituisce di fondamento la richiesta di estromissione dal giudizio in esame, avendo l’Azienda Usl Roma B piena legittimazione a difendersi dalle censure indirizzate avverso atti di propria competenza.

Anche la seconda domanda non può trovare ingresso.

Ritiene il Collegio che il dovere del giudice di assicurare tutela giurisdizionale si realizza con la pronunzia sulle domande prospettate dalle parti sicché questa può essere omessa solo quando risulti inconfutabilmente certa la mancanza di un qualsivoglia interesse, anche solo di carattere morale, alla decisione. Ciò vuol dire che l’indagine circa la sussistenza dei presupposti per far luogo ad una decisione di sopravvenuta mancanza di interesse (proprio perché incide sul dovere del giudice di statuire sul merito della controversia) deve essere particolarmente rigorosa. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6370)

La circostanza che l’atto impugnato abbia determinato una sospensione temporanea del titolo abilitativo, suscettibile di cessare i propri effetti all’esito della produzione di nuova certificazione medica comprovante il recupero dei prescritti requisiti fisici e psichici, di cui, peraltro, non vi è prova con riferimento al caso che ne occupa, non determina ex se l’inattualità della controversia, residuando, comunque, in capo al ricorrente un interesse alla definizione del giudizio, quantomeno sotto il profilo risarcitorio, ben potendo, in caso di accertata illegittimità degli atti impugnati, reclamare nei termini di legge il risarcimento del danno sofferto.

Il Collegio può ora esaminare gli azionati mezzi di censura.

Con il primo motivo lamenta il ricorrente di non essere stato ammesso al riesame clinico, previsto dalla pertinente normativa, da parte di una Commissione di seconda istanza.

L’esame delle pertinenti norme induce il Collegio a respingere la deduzione.

L’art. 119, quarto comma, del codice della strada stabilisce che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia; il successivo quinto comma, prevede, per i fini di interesse, che le indicate commissioni comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 dello stesso codice. Peraltro, detti provvedimenti possono essere modificati in autotutela, qualora l’interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell’interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Rileva il Collegio che, al contrario di quanto sostiene il ricorrente, è lo stesso codice della strada a prevedere un meccanismo volto al riesame dei provvedimenti che incidono sulla validità del titolo di guida per motivi legati al venir meno dei requisiti fisici e psichici, ove, a cura dell’interessato, sia fornita la prova dell’insussistenza dei presupposti necessari a tali fini, effettuando ulteriori accertamenti medici da compiersi nei termini e con le modalità ivi indicate.

Non può, ora, dolersi il ricorrente di non essere stato ammesso a sostenere un differente protocollo medico, non avendo egli esercitato tale facoltà.

Con il secondo motivo assume il ricorrente l’erroneità dei presupposti assunti a fondamento dei provvedimenti impugnati, la cui sussistenza è contraddetta dalla documentazione medica prodotta, da cui risulta che il medesimo è in cura presso l’Azienda Policlinico Umberto I, e che assume periodicamente farmaci "stabilizzanti dell’umore".

Si rende necessario ancora una volta l’esame della pertinente normativa.

L’art. 129 del codice della strada enuclea le ipotesi in cui è sospesa la patente di guida e, al secondo comma, rilevante nella fattispecie in esame, prevede la sospensione a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

L’art. 119, comma 8, del codice della strada, che dispone in materia di "Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida", rinvia al regolamento di esecuzione la definizione, tra l’altro, dei requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida.

L’appendice II richiamata dall’art. 320, d.P.R. 16.12.1992, n. 495, individua le malattie ed affezioni, con le specificazioni per ognuna di esse ivi indicate, che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.

Per i fini di interesse nella presente controversia rileva la lett. f) della indicata appendice II, relativa a: "Sostanze psicoattive" ove è così stabilito: "La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità."

Come sopra accennato, il provvedimento sospensivo è suffragato dal giudizio medico legale assunto dalla competente CML che ha rilevato dagli eseguiti esami tossicologici la positività alle anfetamine, prescrivendo, pertanto, un ulteriore controllo dopo sei mesi.

Peraltro, gli eseguiti accertamenti sono stati confermati dalle stesse dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in occasione della visita psichiatrica effettuata in data 1.11.2004, come emerge dalla documentazione versata in atti dalla resistente Amministrazione sanitaria, e sono rafforzati ulteriormente da quanto il medesimo assume con il ricorso.

Ritiene il Collegio che l’infondatezza della tesi attorea emerge proprio dalla rilevata circostanza in fatto che il ricorrente, per sua stessa ammissione, non era in possesso all’atto degli accertamenti medici condotti al fine di verificare la permanenza dei requisiti psichici e fisici necessari per la conduzione di veicoli a motore, come specificamente individuati dalla normativa di dettaglio recata dall’Appendice II all’art. 320, d.P.R. 16.12.1992, n. 495, facendo egli uso pacificamente di sostanze psicotrope.

Pertanto, nessuna censura può essere contestata all’Amministrazione dei trasporti, cui, una volta accertata la presenza di una causa di non idoneità, attraverso l’esame di carattere tecnico discrezionale che le è proprio, non residuano ulteriori margini di valutazione discrezionale in ordine alla sospensione del titolo di guida.

In ragione delle superiori considerazioni, i provvedimenti in impugnativa sono legittimi, siccome suffragati da presupposto di fatto, pacificamente esistente all’atto della valutazione, sul quale la resistente Amministrazione ha fondato il giudizio di temporanea non idoneità, in coerenza con la pertinente normativa applicabile, con ciò esaurendosi, peraltro, l’obbligo motivazionale imposto dalla legge sul procedimento amministrativo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti, liquidate nella somma complessiva di Euro 1.000,00 (mille/00), da ripartirsi in parti uguali tra il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e l’Azienda Usl Roma B.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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