T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-01-2011, n. 143 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza Brianza presentava un ricorso avverso la decisione della Consiglio nazionale dell’Ordine dei Commercialisti con cui era stata annullata una sua delibera di diniego della validità del tirocinio svolto da M.A. perché svolto presso professionista che aveva un’iscrizione inferiore ai cinque anni all’albo professionale.

La decisione era frutto delle incertezze interpretative che si erano verificate a seguito dell’approvazione della nuova legge che regolava l’ordine dei commercialisti unificandolo con quello dei ragionieri.

Nel 2009 l’Ordine ricorrente aveva comunque rilasciato il certificato di compiuta pratica al dott. Alessio Manzi e in sede di udienza le parti ritenevano che tale sviluppo della vicenda avesse cagionato una sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio non può che prendere atto della volontà delle parti e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese avendo così richiesto le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *