REGIONE SICILIA LEGGE 20 novembre 2008, n. 17 Norme per la continuita’ del reddito minimo d’inserimento.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana
n. 54 del 24 novembre 2008)
L’ASSEMBLEA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Norme per la continuita’ del reddito mininio d’inserimento
I . La spesa autorizzata con la tabella «G» della legge regionale
n. 6 febbraio 2008, n. 1, per le finalita’ di cui alla UPB 7.2.2.6.2,
capitolo 712402, e’ incrementata per l’esercizio finanziario 2008 di
1.500 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilita’
della UPB 4 febbraio 2 agosto 2, capitolo 613901, accantonamento 2001
del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.
2. Dopo il comma 5 dell’art. 1 della legge regionale 1 9 maggio
2005, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l’Amministrazione
regionale puo’ prevedere il rifinanziamento dei cantieri di cui al
comma 2, nella misura massima dell’80 per cento per i comuni con
popolazione pari o superiore a 10 mila abitanti e del 90 per cento
per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti del
fabbisogno segnalato dai comuni di cui al comma 1, da destinare in
favore dei soggetti di cui al comma 3.
5-ter. Ai fini dell’accesso ai cantieri di servizi di cui al
comma 5-bis i soggetti destinatari devono:
a) avere prestato nell’anno 2008 attivita’ lavorativa
esclusiva nei cantieri di cui al comma 2;
b) dichiarare, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere privi
di qualsiasi altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e di
qualsiasi tipo di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di
Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e
depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per:
l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale che,
se posseduta a titolo di proprieta’, non puo’ eccedere la soglia
minima indicata dal comune;
i terreni agricoli posseduti il cui valore complessivo non
puo’ superare il 25 per cento del limite massimo previsto dall’art.
9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5-quater. La perdita del requisito di cui alla lettera b) del
comma 5 ter comporta la cancellazione dalle liste comunali dei
soggetti destinatari dei programmi di lavoro di cui al comma 2.
5-quinquies. I comuni esercitano il controllo sulle attivita’
di cui al presente articolo, provvedendo al recupero delle somme
indebitamente percepite in caso di accertamento di dichiarazione
mendace o falsita’ negli atti prodotti dai soggetti destinatari
dell’attivita’ lavorativa di cui al comma 2».

Art. 2
Entrata in vigore
1 . La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 novembre 2008.
LOMBARDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0313&tmstp=1255507370471

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *