Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 25-01-2011, n. 2332 Infortunio sul lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, con sentenza emessa il 22/10/09, dichiarava S.R. colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 13, comma 6, art. 267, art. 389, lett. c) (come contestati in atti) e la condannava alla pena di Euro 2.400,00 di ammenda; pena sospesa e non menzione.

L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare la ricorrente esponeva:

1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato in esame;

2. che, comunque, nei confronti della ricorrente il reato era estinto per prescrizione perchè la S., a decorrere dal 03/04/04, aveva cessato di svolgere l’incarico di rappresentante legale della Optima Servizi srl, che gestiva i servizi socio assistenziali della Comunità S. Giorgio srl.

Tanto dedotto la ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/12/010, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va rilevato che i reati contestati al ricorrente S. sono estinti per prescrizione alla data del 24/06/09, per le seguenti ragioni:

a. la ricorrente S.R., alla data del 31/04/04, aveva cessato di svolgere la carica di rappresentante legale della srl Optima Servizi (che gestiva la Casa Famiglie e Case Alloggi della Comunità S. Giorgio srl; ubicata come in atti);

b. non risulta provato che le violazioni accertate il 27/10/03 siano perdurate in epoca successiva alla ulteriore verifica eseguita l’08/01/04 dalla competente ASL. Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Lecce/Casarano in data 22/10/09, perchè i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio la impugnata sentenza perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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