T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-01-2011, n. 140

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La ricorrente aveva impugnato gli atti indicati in epigrafe che le imponevano di tagliare alcuni alberi di sua proprietà.

Alla camera di consiglio del 9.3.2010 il Collegio sospendeva l’efficacia degli atti medesimi invitando il Comune ad un approfondimento dell’istruttoria dal momento che riteneva che il taglio degli alberi si dovesse porre come estrema ratio.

Successivamente, al’esito dell’istanza cautelare e vista la c.t.u. depositata in giudizio da un espero agronomo, il Comune di Marzio annullava in autotutela il provvedimento.

Il Collegio non può che prendere atto ella cessazione della materia del contendere.

Le spese seguono la soccombenza virtuale dal momento che l’esercizio del potere di autotutela da parte del Comune è un riconoscimento della sostanziale illegittimità dell’atto impugnato e vengono liquidate come in dispositivo.

Può esservi compensazione delle spese con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Marzio alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 500.

Compensa le spese con le altre parti in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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