REGIONE SARDEGNA LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 16 Modifica della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008).

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna – Parte I e II n. 36 del 22 novembre 2008)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all’art. 1 della legge regionale n. 15 del 2008
1. All’art. 1, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2008, n.
15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di
dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008), le parole «nel mese
di ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «nei mesi di settembre,
ottobre e novembre».

Art. 2
Modalita’ d’individuazione
1. I comuni beneficiari sono individuati, nel termine di dieci
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione
della Giunta regionale.

Art. 3
Contributo di solidarieta’ istituzionale
1. Il contributo di solidarieta’ istituzionale previsto dall’art.
3 della legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 (Interventi urgenti a
favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in
Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), e’ esteso
alle vittime degli eventi alluvionali di Villagrande del mese di
dicembre 2004.

Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in euro 12.000.000 per l’anno 2008, si fa fronte con la
variazione di bilancio di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2008 e’ introdotta la
seguente variazione:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Le somme non impegnate nell’anno 2008 permangono nel conto
dei residui per essere impegnate nell’anno successivo.

Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della
Sardegna.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Cagliari, 21 novembre 2008
SORU

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0127&tmstp=1255507370471

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