REGIONE SARDEGNA LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 17 Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2009 e disposizioni varie.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 38 del 3-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 40, del 27 dicembre 2008)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Esercizio provvisorio
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 della legge
regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione,
di bilancio e di contabilita’ della Regione autonoma della Sardegna.
Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio
1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), e in deroga al comma 2 del
medesimo articolo, e’ autorizzato l’esercizio provvisono del bilancio
della Regione per l’anno 2009, per un periodo non superiore ai
quattro mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2009, secondo gli stati di
previsione dell’entrata e della spesa, le eventuali note di
variazione, le disposizioni e le modalita’ previste nella legge
regionale 5 marzo 2008, n. 4 (Bilancio di previsione per l’anno 2008
e bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011), ad esclusione delle
autorizzazioni di spesa una tantum.
2. Gli impegni e i pagamenti di spesa non possono superare i
quattro dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna UPB dello
stato di previsione della spesa.
3. Gli impegni e i pagamenti di spesa disposti sul conto dei
residui prescindono dalla limitazione di cui al comma 2 e dal periodo
interessato all’esercizio provvisorio.
4. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresi’, alle
spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non
suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale
deroga e’ da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme
vigenti dispongono in ordine all’entita’ e alla scadenza delle
erogazioni.
5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, infine, ai fondi
per la riassegnazione dei residui perenti di cui all’articolo 26
della legge regionale n. 11 del 2006, nonche’ agli altri fondi di
riserva di cui all’articolo 24 della stessa legge regionale.

Art. 2
Proroga dei termini
1. I termini di cui all’articolo 4, comma 10, della legge
regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono prorogati
al 31 dicembre 2009.

Art. 3
Programma Leader plus 2000-2006
1. E’ autorizzata, nell’anno 2008, la spesa di euro 430.000 per
le operazioni di chiusura e di rendicontazione del Programma Leader
plus 2000-2006; alla relativa spesa si fa fronte con lo storno di
pari importo dalla UPB S08.01.002 (Fondo nuovi oneri legislativi),
mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 3 della tabella A
allegata alla legge finanziaria 2008 per incrementare la UPB
S01.04.002; le somme non impegnate nel corso dell’esercizio sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio
successivo.

Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della
Sardegna.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Cagliari, 24 dicembre 2008
SORU

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=38&redaz=009R0104&tmstp=1255507370472

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