REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2009, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Valle d’Aosta n. 6 del 10
febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1 . Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi
complessivi di finanza pubblica ed in attuazione del combinato
disposto degli articoli 2, comma primo, lettere a) e b), e 3, comma
primo, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), la presente legge detta
disposizioni in materia di assenze per malattia e collocamento a
riposo dei dipendenti dell’Amministrazione regionale, degli enti
locali valdostani e degli altri enti di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma
dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della
disciplina del personale).

Art. 2
Disciplina delle assenze per malattia
1. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, possono disporre il
controllo in ordine alla sussistenza della malattia dei loro
dipendenti anche nei casi di assenza di un solo giorno. In ogni caso,
il controllo e’ sempre disposto qualora l’assenza sia continuativa
per almeno dieci giorni.
2. Le fasce orarie entro le quali devono essere effettuate le
visite mediche di controllo da parte degli enti di cui all’articolo
1, comma 1, sono dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle
ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della l.r. 45/1995 e per il
perseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 1, il contratto
collettivo regionale di lavoro stabilisce l’ammontare della riduzione
del trattamento economico da effettuarsi nei primi cinque giorni di
assenza per malattia, quale che sia la durata del periodo di assenza.
La riduzione non si applica nei casi di assenza per malattia dovuta
ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital e alle assenze relative a patologie
gravi che richiedono terapie salvavita. I risparmi derivanti
dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di
bilancio per l’Amministrazione regionale e per gli altri enti di cui
all’articolo 1, comma 1.

Art. 3
Esonero dal servizio
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 , il personale in servizio
presso la Regione puo’ chiedere di essere esonerato dal servizio nel
corso del triennio antecedente la data di maturazione dell’anzianita’
contributiva massima di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio
deve essere presentata dai dipendenti interessati improrogabilmente
entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l’anno
solare raggiungano il requisito minimo di anzianita’ contributiva
richiesto. La richiesta di esonero non e’ revocabile.
2. E’ data facolta’ alla Regione, in base alle proprie esigenze
funzionali, di accogliere la richiesta, dando priorita’ al personale
interessato da processi di riorganizzazione o razionalizzazione.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio, al dipendente
spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di
quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie,
al momento del collocamento in esonero. Ove durante tale periodo il
dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attivita’ di
volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, associazioni di
promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel
campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o altri enti
e soggetti presso i quali operino volontari, la misura del
trattamento economico temporaneo e’ elevata al 70 per cento. Fino al
collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli
importi del trattamento economico posti a carico del fondo unico
aziendale non possono essere utilizzati per nuove finalita’. Il
contratto collettivo regionale di lavoro definisce le voci
retributive fisse ed accessorie del trattamento economico temporaneo
spettante durante il periodo di esonero.
4. All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di
eta’, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e
previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il
periodo di esonero dal servizio e’ cumulabile con altri redditi
derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come
lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti
diversi dalle amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione
dell’Amministrazione. In ogni caso, non e’ consentito l’esercizio di
prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio
all’Amministrazione.
6. La Regione, in relazione alle economie effettivamente
derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, puo’
procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a
quelle consentite nell’anno di cessazione dal servizio per limiti di
eta’ del dipendente collocato in esonero; tali assunzioni sono
portate in riduzione rispetto a quelle consentite in tale anno.
7. Analoghe misure, nel rispetto delle procedure e delle regole
di cui al presente articolo, possono essere adottate dagli altri enti
del comparto unico regionale nel quadro dei propri bilanci e nel
rispetto del patto di stabilita’.

Art. 4
Collocamento a riposo d’ufficio
1. I dipendenti degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, sono
collocati a riposo d’ufficio:
a) al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’;
b) al raggiungimento dell’anzianita’ contributiva massima di
quarant’anni.
2. La risoluzione del rapporto di lavoro decorre dalla prima data
utile prevista dalla disciplina vigente in materia di accesso al
trattamento pensionistico, fatto salvo il trattenimento in servizio
eventualmente disposto ai sensi dell’articolo 5.
3. L’ente comunica all’interessato, almeno sei mesi prima del
verificarsi della condizione prevista, la risoluzione del rapporto di
lavoro.

Art. 5
Trattenimento in servizio oltre i limiti di eta’ o di servizio
1. Il collocamento a riposo puo’ essere differito su richiesta
dell’ente o del dipendente.
2. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 1 , lettera b), gli enti
possono, nei termini di cui all’articolo 4, comma 3, differire il
collocamento a riposo per proprie esigenze funzionali ed
organizzative, previo assenso del dipendente interessato, non oltre
il compimento del sessantacinquesimo anno di eta’.
3. I dipendenti possono chiedere il trattenimento in servizio per
un periodo massimo di un biennio oltre i sessantacinque anni di eta’
oppure, nel caso in cui abbiano raggiunto l’anzianita’ contributiva
massima di quarant’anni, fino al compimento del sessantacinquesimo
anno di eta’.
4. Nei casi di cui al comma 3 , e’ data facolta’ all’ente, in
base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere
la domanda in relazione alla particolare esperienza professionale
acquisita dal richiedente in determinati e specifici ambiti ed in
funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La domanda di
trattenimento in servizio deve essere presentata all’ente almeno nove
mesi prima del verificarsi della condizione prevista.
5. Gli enti di cui all’articolo 1 stabiliscono, con propri atti
amministrativi , nel rispetto delle disposizioni concernenti le
relazioni sindacali, i criteri generali sulla cui base disporre il
differimento del collocamento a riposo o il trattenimento in servizio
nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. I benefici di cui ai commi 2 e 3 non sono tra essi cumulabili.
7. Per coloro che maturano i requisiti per il collocamento a
riposo d’ufficio nel corso dell’anno 2009, le eventuali domande di
trattenimento in servizio ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere
presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio gia’ in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli gia’
disposti con decorrenza sino al 28 febbraio 2009.
9. Gli enti di cui all’articolo 1 riconsiderano, con
provvedimento motivato e tenuto conto di quanto previsto dal comma 4,
i trattenimenti in servizio gia’ disposti con decorrenza dal 10 marzo
2009.
10. Sono o restano abrogati:
a) l’articolo 177 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3;
b) l’articolo 9 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 59;
c) la legge regionale 12 dicembre 1986, n. 60.

Art. 6
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed
entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 2 febbraio 2009
ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0377&tmstp=1255513681280

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