REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 16 giugno 2009, n. 18 Interpretazione autentica della lettera d) comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 «Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale».

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 25 del 25 giugno 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interpretazione autentica della lettera d) comma 1 dell’art. 8 della
legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 «Interventi a sostegno
dell’editoria piemontese e dell’informazione locale».
1. La locuzione «a partire dall’anno 2009» di cui alla lettera d)
del comma 1 dell’art. 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18
(Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione
locale) e’ da intendersi «a partire dalla dichiarazione IRAP 2009».

Art. 2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 47
dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, 16 giugno 2009
p. BRESSO
Il Vice Presidente: Peveraro

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0554&tmstp=1255513775043

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