T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 20-01-2011, n. 368 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo in epigrafe, notificato il 1° dicembre 2009 e depositato il successivo giorno 15, la ricorrente ha impugnato il decreto con il quale la Soprintendenza ha annullato il provvedimento del Comune di Sant’Anastasia di concessione della sanatoria ai sensi dell’art. 32 della l. n. 47/1985 per un fabbricato realizzato alla via D’Auria n. 121 e costituito da un piano terra.

A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi:

1) violazione del d.lg. n. 42/2004, della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento e incompetenza in quanto la Soprintendenza non rileva vizi di legittimità dell’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune, ma compie un riesame del merito delle valutazioni dell’ente locale;

2) stessi vizi sub 1) per difetto assoluto di motivazione e genericità della stessa e, in quanto, contrariamente a quanto afferma la Soprintendenza, la struttura del fabbricato non è precaria.

Con primi motivi aggiunti, notificati il 20 gennaio 2010 e depositati il giorno stesso, la ricorrente ha impugnato per illegittimità derivata il provvedimento con il quale il Comune di Sant’Anastasia, prendendo atto dell’intervenuto annullamento del nulla osta paesistico, rigetta l’istanza di sanatoria.

Con secondi motivi aggiunti, notificati l’8 marzo 2010 e depositati il successivo giorno 12, la ricorrente ha impugnato, sempre per illegittimità derivata, l’ordinanza di demolizione del fabbricato oggetto della rigettata domanda di condono edilizio.

Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero per i beni e le attività culturali a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e il Comune di Sant’Anastasia che ha eccepito in rito l’inammissibilità del gravame introduttivo quanto all’impugnazione della nota del 2.10.2009 di preavviso di rigetto della domanda di condono.

La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 775 del 9 aprile 2010.

Nell’imminenza dell’udienza del 9 dicembre 2010, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, sia la ricorrente sia il Comune hanno presentato ulteriori memorie difensive.

Motivi della decisione

1. Il ricorso introduttivo è fondato e va accolto.

Oggetto della presente controversia è il decreto con il quale la Soprintendenza ha annullato il provvedimento comunale n. 2653/2009 di concessione della sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985 per un fabbricato costituito da un piano terra sito alla via D’Auria n. 121 nel Comune di Sant’Anastasia.

In particolare, la Soprintendenza, dopo aver descritto il fabbricato, evidenzia in motivazione che "per i caratteri costruttivi utilizzati estranei alla tradizione locale e per la precarietà della struttura" l’autorizzazione comunale paesistica in sanatoria è da ritenersi illegittima. Si legge ancora nel provvedimento gravato che "l’autorizzazione in esame attua una inammissibile deroga al vincolo" paesistico.

In proposito, risultano fondate e assorbenti le dedotte censure di difetto di motivazione ed eccesso di potere per avere la Soprintendenza travalicato i limiti del sindacato di legittimità assegnatogli dall’art. 146 del d. lg. n. 42 del 2004 (cd. codice dei beni culturali).

Invero, alla stregua dell’orientamento prevalente, "il potere statale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica è circoscritto ai vizi di legittimità: la natura del potere di annullamento esercitato dalla Soprintendenza non comporta un riesame complessivo, come tale in grado di consentire la sovrapposizione o sostituzione di un suo apprezzamento di merito alle valutazioni tecniche discrezionali compiute dall’ente locale. Detto potere è necessariamente ancorato ad un riesame meramente estrinseco, teso a verificare l’eventuale presenza di vizi di legittimità comprendenti l’eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche, che non può tradursi in un ripetuto giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggistico ambientale dell’intervento, giudizio che è riservato all’Autorità comunale preposta alla tutela del vincolo: ne consegue che l’Amministrazione statale può verificare dall’esterno la coerenza, la logicità e la completezza istruttoria dell’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione emanante, ma non può sostituire i suoi apprezzamenti sulla compatibilità ambientale con quelli espressi dall’Ente locale" (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 16 marzo 2009, n. 427; conformi, ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 marzo 2009, n.1215; Id., sez. VII, 19 febbraio 2009, n.978; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 20 dicembre 2008, n.1180; Id., 06 agosto 2008, n.9863; Consiglio di stato, sez. VI, 30 settembre 2008, n.4679).

Nel caso di specie la Soprintendenza, con una motivazione generica e stereotipata (cfr. p. 11 ricorso), ha ritenuto che il fabbricato da sanare, per le caratteristiche costruttive e per la sua precarietà, è incompatibile con l’esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo. Osserva il Collegio che in questo modo l’autorità statale ha palesemente sovrapposto il proprio apprezzamento di merito alle valutazioni compiute dall’ente locale, non evidenziando in motivazione alcun vizio di illegittimità di queste ultime.

Con il ricorso introduttivo parte ricorrente impugna anche la comunicazione di preavviso di rigetto della domanda di condono da parte del Comune. Detta impugnazione, la cui inammissibilità è eccepita dal Comune, deve considerarsi superata e assorbita dal primo ricorso per motivi aggiunti con il quale viene gravato il provvedimento definitivo di diniego della sanatoria.

In particolare, vanno accolti sia il primo sia il secondo ricorso per motivi aggiunti. Con tali atti si è, infatti, impugnato, rispettivamente, il diniego di condono relativo al fabbricato oggetto della presente controversia e l’ordinanza di demolizione dello stesso. Entrambi i provvedimenti hanno come unico presupposto l’intervenuto annullamento dell’autorizzazione comunale paesaggistica in sanatoria gravato con il ricorso introduttivo. Si tratta di atti consequenziali e dovuti da parte del Comune che devono essere annullati in quanto affetti dal denunciato vizio di illegittimità mutuato dall’atto presupposto.

2. Le spese, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della sola Soprintendenza, dovendo essere compensate nei confronti del Comune di Sant’Anastasia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quelli per motivi aggiunti di cui in epigrafe (R.G. n. 07095/2009), così provvede:

a) li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salve le ulteriori determinazioni della Pubblica Amministrazione;

b) condanna il Ministero per i Beni e le Attività culturali a rifondere a T.E.I. le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge;

c) compensa le spese nei confronti del Comune di Sant’Anastasia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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