REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 28 aprile 2009, n. 12

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Disposizioni relative all’assunzione di personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del
25 aprile 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Personale dedicato alla ricerca
1. Il personale dedicato alla ricerca in attivita’ presso gli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e le
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e’ assimilabile a
quello dedicato all’assistenza sanitaria, sulla base di tabelle di
equiparazione stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2
Ulteriori modifiche all’art. 5 della legge regionale 3 aprile 2007,
n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)
1. Il comma 1 dell’art. 5 della legge regionale n. 14/2007, gia’
sostituito dal comma 1 dell’art. 12 della legge regionale 28 aprile
2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), e’
sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall’art. 1,
comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2007), le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati
provvedono nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni
per gli anni 2009, 2010 e 2011 e con le modalita’ previste dal comma
3, nei limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei
differenti tempi di maturazione dei requisiti di cui al presente
comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale:
a) assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che
versi in una delle seguenti condizioni:
1) presti servizio da almeno tre anni, anche non
continuativi, ovvero consegua tale requisito in forza dei contratti
stipulati prima del 31 dicembre 2008;
2) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data del 31
dicembre 2008;
b) gia’ utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge, e che alla stessa data abbia gia’ espletato attivita’
lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio antecedente al 31 dicembre 2008, presso la stessa azienda
o lo stesso Ente equiparato, fermo restando quanto previsto dal comma
5, con salvaguardia delle procedure gia’ definite ai sensi del
predetto comma;
c) assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) purche’ ricorrano le
condizioni di cui alla lettera a) e siano in possesso dei requisiti
previsti dalle norme per l’accesso al pubblico impiego.».

Art. 3
Procedure selettive per il personale dedicato alla ricerca
1. Gli IRCCS di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo
16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma
1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e successive modificazioni e
integrazioni, al fine del perseguimento delle loro attivita’ di
ricerca, possono procedere ad assunzioni di personale, anche a tempo
indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in organico,
compatibilmente con le loro disponibilita’ finanziarie e nell’ambito
di un apposito piano predisposto dall’Ente, approvato dalla Giunta
regionale e dal Ministero della salute.
2. Il reclutamento avviene mediante pubblica selezione sulla base
dei vigenti regolamenti.
3. Per il triennio 2009-2011, il servizio prestato dal personale
degli IRCCS impiegato per l’attuazione dei programmi di ricerca o in
possesso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e’
equiparato, esclusivamente ai fini della valutazione dei titoli, a
quello prestato a tempo determinato o di ruolo, sulla base dei
rispettivi profili professionali.
4. Le precedenti disposizioni si applicano anche al personale che
svolge attivita’ di ricerca presso le Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale. In tali casi, il piano di assunzione e’
approvato esclusivamente dalla Giunta regionale.

Art. 4
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge regionale e’ dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 28 aprile 2009
Burlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0493&tmstp=1255513775043

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *