T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 20-01-2011, n. 35 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il ricorso sia fondato in relazione ai dedotti vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione atteso che – in mancanza di una valutazione della personalità del ricorrente all’attualità – non è sufficiente a supportare il diniego la remota denuncia cui fa riferimento l’atto impugnato (tenuto altresì conto che, benché in epoca successiva all’atto impugnato, il relativo procedimento penale è stato archiviato) e la coeva segnalazione all’U.T.G. per stupefacenti;

Ritenuto che, diversamente opinando, i negativi precedenti di vita di una persona si tradurrebbero in una sorta di permanente impedimento a beneficiare di autorizzazioni di polizia, mentre appare più corretto che essi possano rilevare solo come indizi di una inaffidabilità del soggetto che deve essere tuttavia acclarata attraverso una indagine della sua condotta all’attualità;

Ritenuto in ordine alle spese che appare equo disporne l’irripetibilità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato salve le ulteriori determinazioni dell’autorità.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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