Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attivita’ contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni) e alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualita’ del lavoro).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8
del 20 maggio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (disciplina delle
attivita’ contrattuali regionali in attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni
ed integrazioni).
1. Dopo il comma 1 dell’art. 18 della legge regionale n. 5/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All’acquisizione del documento unico di regolarita’
contributiva (DURC) presso gli istituti o gli enti abilitati al
rilascio, provvede il dirigente di cui al comma 1, anche attraverso
strumenti informatici.
1-ter. Nelle procedure relative a contratti a carattere
continuativo e periodico, il DURC e’ acquisito, nelle forme di cui al
comma 1-bis, quando intercorrano piu’ di centottanta giorni tra la
stipula del contratto ed il primo stato di avanzamento dei lavori o
tra il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a
forniture e servizi ovvero tra due successivi stati di avanzamento
dei lavori o accertamento delle prestazioni effettuate relative a
forniture e servizi.
Verificandosi tali evenienze il DURC e’ acquisito d’ufficio nei
successivi trenta giorni decorrenti dalla scadenza dei predetti
periodi.
1-quater. Gli adempimenti di acquisizione del DURC di cui al
comma 1-ter sono, altresi’, estesi alle procedure di affidamento di
lavori, servizi e forniture contemplate all’art. 24.».
Art. 2
Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali
per la sicurezza e la qualita’ del lavoro)
1. Al comma 3 dell’art. 6 della legge regionale n. 30/2007 e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «il documento
unico di regolarita’ contributiva» sono sostituite dalle seguenti:
«acquisiscono il documento unico di regolarita’ contributiva, anche
attraverso strumenti informatici, conformemente alla vigente
normativa statale e regionale».
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 11 maggio 2009
BURLANDO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0514&tmstp=1255513775044