T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 20-01-2011, n. 598 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espongono i ricorrenti, proprietari delle aree indicate in premessa, di aver proposto dinanzi al T.A.R. della Campania ricorso giurisdizionale avverso gli atti oggetto di odierna impugnazione.

L’organo di giustizia amministrativa inizialmente adito dichiarava inammissibile il gravame per difetto di competenza e rimetteva la controversia dinanzi al T.A.R. del Lazio.

Costituitisi conseguentemente dinanzi a questo Tribunale, i ricorrenti propongono avverso gli atti gravati i seguenti motivi di ricorso:

1) Quanto al provvedimento di cui al punto 1: violazione dell’art. 22bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, inefficacia sopravvenuta, violazione della lett. d) dell’ordinanza commissariale impugnata n. 327 del 6 settembre 2005

Nell’evidenziare come la norma epigrafata prescrive che l’esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza, ai fini dell’immissione in possesso, debba avvenire entro tre, assumono in primo luogo i ricorrenti la tardività dell’adozione degli atti di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza, avvenuta a distanza di sette mesi dall’emanazione del decreto di occupazione stesso, con riveniente sopravenuta inefficacia di quest’ultimo.

2) Quanto agli atti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6): violazione delle lett. f) e g) dell’ordinanza commissariale impugnata, incompetenza, violazione dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001 e della lett. b) dell’impugnata ordinanza commissariale n. 327 del 6 settembre 2005, violazione del contraddittorio e violazione dell’art. 22bis del D.P.R. 327/2001.

Sostengono poi i ricorrenti l’incompetenza dei soggetti incaricati di redigere gli atti di occupazione e di porre in essere le relative operazioni (organi del Commissario), in quanto tali adempimenti avrebbero dovuto essere rimessi alla ditta vincitrice dell’appalto.

Viene ulteriormente denunciato che l’avviso delle operazioni di immissione in possesso è stato notificato in data 6 giugno 2006, mentre le operazioni stesse sono state anteriormente effettuate il 29 maggio dello stesso anno: per effetto assumendosi la violazione delle relative prescrizioni e, con esse, dell’effettività del principio del contraddittorio.

Né la pur consentita derogabilità a talune disposizioni di cui al D.P.R. 327/2001 consentirebbe di annettere carattere di legittimità alle operazioni di immissione in possesso, in quanto la stessa ordinanza commissariale n. 327 del 6 settembre 2005 prescriveva che il relativo avviso dovesse essere notificato almeno 5 giorni prima.

Nel soggiungere che l’art. 22bis del richiamato D.P.R. 327/2001 prescrive che il decreto di occupazione d’urgenza deve determinare in via provvisoria l’indennità di espropriazione, soggiungono inoltre i ricorrenti che nel caso in esame l’indennità stessa è stata determinata nell’avviso promanante da "tecnico incaricato" ai sensi di ordinanza commissariale non notificata né altrimenti nota ai ricorrenti stessi.

Viene, da ultimo, denunciata la violazione del contraddittorio, in quanto i ricorrenti non sarebbero stati posti nella condizione di denunciare l’erroneità del calcolo dell’indennità provvisoria di espropriazione.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame (con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura) e per il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto (in misura pari al saggio di interesse legale da rapportare alla durata dell’occupazione ed al valore di mercato del suolo occupato), con riveniente accertamento del danno e condanna dell’Amministrazione intimata alla liquidazione della somma a tale titolo spettante.

L’intimato organo commissariale, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dal Comune di Tufino, parimenti costituitosi in giudizio.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 5564, pronunziata nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2007.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011.

Motivi della decisione

1. Va in primo luogo dato atto della fondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, dedotta dall’Amministrazione comunale di Tufino con memoria depositata in giudizio il 18 giugno 2010.

Come esposto in narrativa, gli atti gravati dagli odierni ricorrenti sono esclusivamente riferibili al Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania; e la procedura ablatoria oggetto di contestazione è preordinata alla realizzazione degli impianti di integrazione e miglioramento delle infrastrutture di collegamento con l’impianto di produzione di CDR di Tufino.

Ne consegue che la suddetta Amministrazione comunale non è individuabile quale autorità emanante delle determinazioni sottoposte a censura; né, altrimenti, per la posizione giuridica alla medesima facente capo è riconoscibile alcuna utilità, giuridicamente qualificata, alla conservazione degli atti dei quali parte ricorrente ha contestato la legittimità.

Vengono, conseguentemente, a dimostrarsi insussistenti i presupposti essenziali che integrano la nozione di controinteressato in senso proprio, come è noto individuati dalla giurisprudenza (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2008 n. 2970):

– in un elemento formale (ovvero, la menzione espressa nell’atto impugnato o la sua immediata rintracciabilità)

– ed in un elemento sostanziale (ovvero, l’interesse immediato e differenziato rispetto a quello del quivis de populo a mantenere gli effetti del provvedimento impugnato).

In accoglimento della suindacata eccezione, va quindi dato atto della carenza di legittimazione passiva del Comune di Tufino relativamente alla controversia all’esame: per l’effetto imponendosi l’estromissione di quest’ultimo dal giudizio.

2. Il ricorso, peraltro, è irricevibile in quanto tardivamente proposto.

2.1 Nel rammentare, preliminarmente, che il giudizio è stato originariamente incardinato presso la sede di Napoli del T.A.R. per la Campania (che ha successivamente dichiarato inammissibile il gravame, con sentenza n. 7455 del 9 agosto 2007, in applicazione dei commi 2bis, 2ter e 2quater dell’art. 2 del decreto legge 30 novembre 2005, convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 2006 n. 21), va rilevato come il gravame sia stato notificato nei confronti del resistente organismo commissariale il 22 giugno 2007 e depositato presso l’adito giudice partenopeo il successivo 4 luglio.

2.2 A seguito della individuazione del termine di sollecitazione del sindacato giurisdizionale all’indicata data del 22 giugno 2007, va in primo luogo dato atto della evidente tardività dell’impugnativa – avuto riguardo all’osservanza del termine decadenziale di giorni sessanta di cui all’art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (ratione temporis applicabile) – con riferimento all’ordinanza del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania n. 327 del 6 settembre 2005, che la stessa parte ricorrente enuncia nell’atto introduttivo del giudizio essere stata alla medesima notificata il 10 dicembre 2005.

Parimenti tardivo, il ricorso si dimostra anche rispetto ai (pure gravati) avvisi del 12 maggio 2006, a cura del tecnico incaricato arch. B.G., relativi all’inizio delle operazioni di immissione in possesso e di redazione degli stati di consistenza degli immobili assoggettati a procedura ablatoria; avvisi che, come dalla medesima parte ricorrente pure esplicitato, sono stati notificati ai sigg.ri M.F., N.L. e N.A. il 6 giugno 2006.

Negli avvisi da ultimo indicati, va ulteriormente osservato, venivano indicati:

– la data prevista per le operazioni di che trattasi (29 maggio 2006);

– e la determinazione, in via provvisoria, dell’indennità di espropriazione (rispettivamente commisurata, per i mappali 690, 242 e 692 del foglio 5 del Comune di Tufino, intestati agli odierni ricorrenti, ad Euro 7.514,80, ad Euro 3.399,66 e ad Euro 8.243,62.

Consegue all’illustrata portata contenutistica degli avvisi di cui sopra che anche le contestazioni dalla parte ricorrente esposte avverso il mancato rispetto del termine intercorrente fra la partecipazione notiziale dell’avviso medesimo e l’effettuazione delle operazioni di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza avrebbero dovuto – necessariamente ed a pena di decadenza – essere proposte in sede giurisdizionale entro sessanta giorni decorrenti dalla notificazione degli atti di che trattasi (e, quindi, assumendo come relativo dies a quo la predetta data del 6 giugno 2006): per l’effetto non potendo che ribadirsi, in ragione dell’intervenuta notificazione del gravame (presso il T.A.R. Campania) il 22 giugno 2007, la tardività dell’impugnativa relativamente:

– alla contestazione delle modalità temporali di effettuazione delle suindicate operazioni (in particolare, con riferimento all’affermata tardività della notificazione dell’avviso rispetto alla data di svolgimento delle operazioni);

– alla determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione.

2.3 Parimenti tardiva si dimostra, poi, la sollecitazione del sindacato giurisdizionale con riferimento alla (pure impugnata) ordinanza commissariale n. 337 del 4 settembre 2005.

Rispetto a tale determinazione, infatti, la stessa parte ricorrente ha dichiarato che i relativi estremi hanno formato oggetto di esplicito richiamo negli avvisi e nell’ordinanza precedentemente indicati: per l’effetto dovendosi escludere che in capo agli interessati la conoscenza dell’atto in questione si sia successivamente radicata, sì da consentire una tardiva presentazione del rimedio giudiziale la cui ammissibile proponibilità (fatta salva, ovviamente, la deducibilità di motivi aggiunti al momento dell’integrale conoscenza dell’atto medesimo) andava, invece, ricollegata al momento di conoscenza dell’atto e della sua potenziale lesività per la posizione giuridica della quale la parte stessa assumesse di essere portatrice.

2.4 Il gravame, tardivamente proposto rispetto alla data di conoscenza (o, quanto meno, di certa conoscibilità) degli atti indicati ai punti precedenti, risulta tempestivamente proposto con riferimento alla sola nota del 13 marzo 2007, ricevuta il successivo 24 aprile, del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti, alla quale era allegato il verbale di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza e la tabella di calcolo dell’indennità di espropriazione riguardante le unità particellari sulle quali i ricorrenti vantano titolo dominicale.

Tale ravvisata (quanto parziale) tempestività del ricorso non consente, tuttavia, di dare ingresso alla delibabilità delle censure dalla parte ricorrente esposte con il presente mezzo di tutela, atteso che, come precedentemente osservato:

– le doglianze proposte avverso le operazioni relative all’immissione in possesso ed alla redazione dello stato di consistenza avrebbero dovuto essere necessariamente proposte entro il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza del relativo atto (individuabile, come si è osservato, alla data del 6 giugno 2006);

– analogamente dovendo ritenersi per quanto riguarda le doglianze rivolte avverso la determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione, dai ricorrenti pure conosciuta mercè la notificazione, nei confronti dei medesimi effettuata alla data indicata nel precedente alinea, degli avvisi di inizio delle operazioni di che trattasi.

3. Le considerazioni precedentemente esposte per tabulas evidenziano l’insanabile tardività della notificazione del gravame all’esame: a fronte della constatazione della quale, il Collegio non può esimersi dal dare atto della irricevibilità del presente mezzo di tutela.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) così dispone in ordine al ricorso indicato in epigrafe:

– dà atto della carenza di legittimazione passiva del Comune di Tufino e, per l’effetto, ne ordina l’estromissione dal presente giudizio;

– dichiara irricevibile l’impugnativa, giusta quanto esposto in motivazione.

Condanna i ricorrenti sigg.ri M.F., N.L. e N.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania e dell’Amministrazione comunale di Tufino in ragione di Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00) per ciascuna delle anzidette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *