Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-11-2010) 25-01-2011, n. 2353

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 26/11/2009 il Tribunale di Cuneo in funzione di Giudice monocratico, nel procedimento a carico di R.P., imputato dei reati di cui agli artt. 660, 594 e 612 c.p. in danno di P.C. e A.A., pronunziava, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti in Euro 700,00 di multa. Disponeva altresì a carico dell’imputato la rifusione delle spese sostenute dalla Parte civile costituita, che venivano liquidate come da dispositivo in Euro 2.160,00 oltre accessori.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato limitatamente alle disposizioni inerenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

A riguardo il ricorrente deduceva la violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 110.

Rilevava sul punto che l’imputato, così come la Parte civile, risultava ammesso al gratuito patrocinio, e che il Giudice anche nel pronunziare sentenza di patteggiamento, avrebbe dovuto disporre il pagamento delle spese a carico dello Stato, come previsto dal citato art. 110, comma 3.

Rilevava altresì che nel dispositivo, si sarebbe dovuta esprimere una generale riserva di provvedere alla liquidazione degli onorari spettanti ad entrambi i difensori, trattandosi di parti ammesse entrambe al gratuito patrocinio.

Con ulteriore motivo il difensore rilevava che la liquidazione delle spese era avvenuta in base alla nota spese, in entità ritenuta eccessiva.

Sul punto rilevava che il Giudice avrebbe dovuto tener conto delle tariffe professionali e che non aveva considerato la modesta entità del fatto oggetto di giudizio, riferibile ad uno stato di conflitto tra le parti di natura familiare.

Il PG in Sede, rileva che il primo motivo deve ritenersi fondato, e chiede l’annullamento della sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile e nell’ambito dei criteri seguiti, rilevando che non sussistono altre deduzioni meritevoli di accoglimento.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Invero non risulta indicata dal ricorrente la data del provvedimento di ammissione dello stesso imputato al gratuito patrocinio, mentre viene menzionata la data del provvedimento che ammetteva al gratuito patrocinio la persona offesa. Conseguentemente restano meramente generici i motivi di impugnazione con i quali si censura la disposizione inerente alla rifusione delle spese del giudizio posta a carico dell’imputato, mancando un allegato documentale al ricorso di cui si tratta. Resta dunque da ritenere che l’atto di impugnazione sia privo della autonoma adeguatezza al fine della decisione, secondo il criterio di autosufficienza del ricorso che vige nell’attuale orientamento giurisprudenziale di questa Corte. Appare inoltre manifestamente infondata la censura inerente alla entità della liquidazione delle spese sostenute dalla Parte civile, essendo tale doglianza del ricorrente pur sempre generica, non specificando le voci per le quali sarebbe stata violata la disposizione normativa, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 (v. Cass. 4^, sent. 16019 del 29.4.2002 (ud. 14.3.2002) – RV 221944 – per cui "In tema di liquidazione delle spese del processo(nella specie, in favore della parte civile) è generico, e pertanto inammissibile, il motivo di ricorso per cassazione che, censurando i criteri adottati dal giudice di merito, non indichi specificamente le voci tabellari che si reputano violate sotto il profilo della liquidazione inferiore ai minimi di tariffa".

La Corte deve pertanto dichiarare l’inammissibilità del ricorso ed il ricorrente va condannato come per legge al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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