Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-11-2010) 25-01-2011, n. 2352

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11-9-2009 il Giudice monocratico del Tribunale di Bari applicava su richiesta concorde delle Parti all’imputato P.L. per il reato ascrittogli ai sensi dell’art. 624 c.p., comma 1 (inerente al furto di un ciclomotore avvenuto in (OMISSIS)) la pena di mesi quattro di reclusione e multa di Euro 200, 00=, con il beneficio della sospensione condizionale.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore, deducendo la violazione di legge, con riferimento al difetto di querela, evidenziando che nella specie era stato contestato il reato di furto semplice, e che la persona offesa si era limitata a sporgere denunzia. (secondo verbale in data 8-9-2009).

Per tale motivo il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il PG. in Sede con requisitoria in atti, chiedeva l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza.

Motivi della decisione

La Corte rileva il fondamento dei motivi di ricorso.

Invero va evidenziato che, come rilevato dal il PG. – nella specie è stato contestato all’imputato il delitto di furto semplice, che è perseguibile a querela di parte, e la persona offesa non aveva proposto formalmente querela, essendosi limitata alla semplice denuncia del fatto, senza specificare alcuna richiesta di punizione dell’autore del reato. (v. Cass. 9-11-1993 Frullano).

In tal caso, dunque, il Giudice risulta avere omesso di considerare tra i presupposti per l’applicazione del proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., il rilevato difetto di querela, onde avrebbe dovuto pronunziare sentenza dichiarativa della improcedibilità dell’azione penale, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1.

In virtù di tale violazione di legge la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. va pertanto annullata senza rinvio, per mancanza della menzionata condizione di procedibilità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l’azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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