T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 591 Procedimento concorsuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per la definizione immediata del ricorso ai sensi dell’art. 55 del c.p.a..

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna gli atti del procedimento concorsuale indetto dal Ministero della difesa per la nomina di 18 tenenti in servizio permanente del ruolo tecnicologistico dell’Arma dei carabinieri. Il ricorrente ha chiesto di partecipare per la "specialità amministrazione" per cui erano messi a concorso n. 5 posti di cui uno riservato agli ufficiali complemento dell’Arma dei carabinieri in possesso dei prescritti requisiti.

Il ricorrente si è classificato al 5° posto ma è stato scavalcato da un riservista.

L’interessato premette di non disporre della documentazione ma di avere fondati sospetti di consumate irregolarità sostanziali inficianti la procedura concorsuale.

Come seguono le censure dedotte in ricorso (articolate con riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della sollecitata documentazione):

a)la correzione degli elaborati relativi alle prove scritte è stata effettuata in data 26 e 27 luglio 2010, prima della valutazione dei titoli di merito dei concorrenti, che è avvenuta solo il 22 settembre successivo (violazione dell’art. 8, DPR n. 487/1994);

b)i titoli non sono stati correttamente valutati ed il punteggio ad essi attribuito (5,225) è erroneo:

per la laurea magistrale in giurisprudenza conseguita presso un’accademia militare la commissione avrebbe dovuto corrispondergli gli interi due punti previsti dal bando di concorso (art. 9, c. 4, lett. a);

per il voto di laurea, spettavano tutti e 4 i punti in palio (art. 9, c. 4, lett. b);

per il servizio prestato, sono stati presumibilmente attribuiti 0,225 punti ma non sembra che l’amministrazione abbia valutato il servizio prestato presso il reparto sperimentale di standardizzazione al tiro aereo dell’aeronautica militare a Decimomannu;

c)illegittimità sono state commesse anche in sede di valutazione delle prove scritte ed orali compresa quella facoltativa di lingua inglese, avendo egli svolto prove non insufficienti, comunque non peggiori rispetto a quelle dei vincitori.

Con ordinanza presidenziale n. 106/2010 sono stati disposti incombenti istruttori.

In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato documenti. Parte ricorrente ha anche prodotto memoria difensiva.

All’esito della versata documentazione il ricorso s’appalesa infondato.

La valutazione dei titoli risulta effettuata in conformità ai criteri stabiliti nel bando.

La commissione, a sua volta, non è incorsa in macroscopiche illogicità e/o irrazionalità valutative in sede di traduzione ed attualizzazione di quei criteri in punteggi concreti e specifici da assegnare ai singoli titoli.

L’art. 9, c. 4, lett. a) del bando, nel ripartire i punteggi, assegnava alla commissione la facoltà di attribuire "fino a punti due" al diploma di laurea conseguito all’esito di frequenza dei corsi presso le accademie delle forze armate". E’ evidente, dunque, che il bando demandava alla commissione il compito di fissare, nell’ambito della forchetta di due punti, quanti ne sarebbero spettati al diploma di laurea e quanti al "servizio prestato presso enti/reparti dell’arma", demandando alla stessa commissione il relativo giudizio di valore – implicito all’attribuzione dei relativi punteggi – sulla consistenza e rilevanza di rispettivi titoli.

Ebbene, la commissione, nel verbale n. 2, propedeutico all’avvio delle prove, si è determinata e vincolata ad assegnare punti 1 a tutti i candidati che si fossero trovati a far valere quel titolo specifico, per tal via rispettando anche il principio di par condicio.

Il Collegio non ravvede, nell’operato della commissione, alcuna illogicità, irrazionalità e/o violazione della lettera del bando ove tenuto conto, peraltro, sia dell’ampia discrezionalità tecnica di cui disponeva nella circostanza la commissione che della mancanza di evidenti, macroscopici profili di illogicità.

Il ricorrente lamenta, invero, che per il "servizio prestato presso enti/reparti dell’arma" la commissione si sarebbe avvalsa, diversamente, dell’intera "forchetta" dei punti a disposizione (due).

Si tratta di situazioni non esattamente sovrapponibili. Il bando ha voluto chiaramente rimettere alla commissione la determinazione in concreto dei punteggi di cui alla lett. a, punto 4 dell’art. 9 (fino al massimo di punti due) ciò in ragione della opportunità di meglio calibrarli sulla professionalità acquisita da ogni singolo candidato. La scelta di utilizzare l’intero range dei due punti per la valutazione del "servizio prestato presso enti/reparti dell’arma" appare coerente con l’evidente finalità di valorizzare la professionalità acquisita nel tempo nei reparti operativi, non disgiuntamente dal titolo di studio cui è stato comunque riservato un punteggio adeguato e non sproporzionato ove tenuto conto dello scarto esistente.

Nel merito, esiste perfetta corrispondenza tra il punteggio prestabilito dalla commissione nel verbale n. 2 e quello attribuito al ricorrente per il titolo di studio da lui conseguito, anche alla luce del voto finale del corso di laurea.

Per quanto concerne, invece, la valutazione del servizio prestato la commissione ha attribuito al ricorrente punti 0,225. Tale punteggio appare coerente con i criteri predeterminati dalla commissione nel verbale n. 2.

Il ricorrente ha svolto, infatti, 45 mesi di servizio militare.

Il punto 1 della lett. e) del verbale n. 2 prevedeva l’attribuzione:

di punti 0,005 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni (0,005 x 45 mesi = punti 0,225);

punti 0 per ogni mese o frazione di mese con valutazione "nella media".

Il ricorrente ha riportato, nei 45 mesi di servizio prestato, la valutazione caratteristica "nella media".

Per quanto sopra esposto, s’appalesa corretta la valutazione dei titoli alla luce della lex specialis del concorso. La censure rubricata sub lett. b) è, pertanto, infondata.

Quanto alla censura sub lett. c), essa è affatto generica non avendo indicato, il ricorrente, le ragioni per le quali le sue prove sarebbero state migliori di quelle sostenute dagli altri ricorrenti o, comunque, non peggiori. Si tratta di affermazioni apodittiche, non supportate neppure da un minimo principio di prova circa la loro attendibilità.

Resta da scrutinare il primo motivo di ricorso (supra, lett. a).

Anche questa censura è infondata.

La valutazione dei candidati è stata, in parte qua, strettamente veicolata da criteri obbiettivi predeterminati dalla commissione esaminatrice.

Il punteggio riportato da ricorrente costituisce, infatti, l’esatta risultante aritmetica dei criteri applicati alla fattispecie concreta, senza che residuasse alcun margine di discrezionalità valutativa in capo alla commissione; laddove l’art. 8 del DPR n. 487/1994 ha come propria ratio quella di evitare possibili abusi nella attribuzione dei punteggi nei casi in cui la commissione dispone di obbiettivi margini di discrezionalità valutativa nell’ambito della "forchetta" di punteggio predeterminata per il singolo titolo da valutare.

Come appena chiarito, l’attività posta in essere dalla commissione aveva, in parte qua, natura vincolata; ciò che rende irrilevante, sotto diverso profilo, il dedotto vizio formale del procedimento atteso che l’esito della valutazione altro non poteva essere che quello in concreto licenziato dall’amministrazione (art. 21 ocites, c. 2, primo periodo, L. n. 241/1990).

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore del Ministero della difesa liquidate in Euro 1.000,00.

Nulla spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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