Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 4184 Diritti politici e civili Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con Decreto del 30 aprile – 6 maggio 2008 la Corte d’Appello di Venezia condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 2.900,00 in favore, rispettivamente, di P.G., D.A., T.S., Ta.Ma. e R.F. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da essi instaurato con ricorso del 20 ottobre 1997 dinanzi alla Corte dei Conti per ottenere il riconoscimento dell’importo corrispondente alle due ore di lavoro straordinario obbligatorio settimanale ai fini della determinazione della pensione, concluso con sentenza del 21 agosto 2006. Osservava la Corte che il processo si era protratto oltre i limiti della ragionevole durata per un periodo di cinque anni, dieci mesi e un giorno e che pertanto il pregiudizio per il danno non patrimoniale poteva essere indennizzato facendo riferimento ad un parametro annuo di Euro 500,00 per ogni anno eccedente la ragionevole durata del processo.

Contro il decreto ricorrono per cassazione P.G., D.A., T.S., Ta.Ma. e R.F. con un unico motivo.

Non ha presentato difese il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Motivi della decisione

I ricorrenti si dolgono dell’esiguità della somma riconosciuta a titolo di equa riparazione e sostengono che il giudice del merito si sarebbe discostato dai parametri cui fa riferimento la giurisprudenza Europea.

La censura ha fondamento in quanto, come risulta da recenti pronunzie della Corte Europea (Volta ed autres c. Italia del 16 marzo 2010;

Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010), cui si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18 giugno 2010, n. 14754), nei giudizi dinanzi ai giudici amministrativi e contabili vengono liquidate in somme complessive corrispondenti ad una base unitaria di Euro 500,00 per ogni anno di durata del processo: ne consegue che l’equa riparazione spettante la ricorrente deve essere commisurata ai parametri suddetti.

In conclusione, perciò, il ricorso merita accoglimento e conseguentemente, il decreto impugnato deve essere cassato; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può procedersi alla pronuncia nel merito con la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di Euro 4.420,00 con gli interessi dalla domanda in favore di ciascun ricorrente.

Le spese giudiziali del doppio grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 4.420,00 in favore di ciascun ricorrente con gli interessi dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese giudiziali che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 927,50, di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari e, per il giudizio di cassazione, in ulteriori complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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