REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 ottobre 2008, n. 43

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg. (Regolamento in materia di bilancio, contabilita’, servizio di tesoreria, entrate e spese dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa (legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 – articolo 34, comma 8)».

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/II del 25 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
Visto l’art. 54, comma 1 , numero 1 , del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale
e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
Visto l’art. 34, comma 8, della legge provinciale 3 settembre
1993, n. 23;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2012 di data 8
agosto 2008 concernente «Approvazione del regolamento» recante
«Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001,
n. 4-55/Leg. (Regolamento in materia di bilancio, contabilita’,
servizio di tesoreria, entrate e spese dell’Agenzia provinciale per
l’assistenza e la previdenza integrativa- legge provinciale 3
settembre 1993, n. 23 – art. 34, comma 8)»;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modificazioni dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1 . All’art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 12
marzo 2001 , n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ abrogato;
b) dopo l’art. 8 e’ inserito il seguente:
«Art. 8-bis Preventivo di cassa – 1. Ogni anno a seguito della
comunicazione da parte della Provincia del volume dei trasferimenti
di cui e’ programmato il pagamento nel corso dell’esercizio, il
dirigente dell’agenzia approva un preventivo di cassa, non soggetto
all’approvazione della Giunta provinciale, riferito al primo anno di
validita’ del bilancio, articolato per tipologie di entrata e di
spesa, finalizzato ad assicurare l’equilibrio tra le riscossioni ed i
pagamenti.»

Art. 2
Modificazioni dell’art. 9 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. Al comma 1 dell’art. 9 del decreto del Presidente della
Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) gli elenchi dei capitoli di spesa, per i quali possono
operarsi le variazioni compensative di cui all’art. 17, comma 3,
lettera b);»;
b) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:
«f) una relazione sulla gestione degli investimenti
finanziari per l’esercizio a cui il bilancio di previsione si
riferisce, che illustri lo scenario di previsione dei mercati
finanziari, gli obiettivi da perseguire in termini di redditivita’ e
rischiosita’ del portafoglio nonche’ la conseguente strategia che il
gestore dovra’ assumere nel rispetto delle direttive della Giunta
provinciale emanate ai sensi dell’art. 45, comma 2 e in coerenza con
le esigenze finanziarie e di cassa dell’agenzia.»

Art. 3
Modificazioni dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. All’art. 15 del decreto del Presidente della Provincia 12
marzo 2001, n. 4-55/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «, nonche’ quelle relative ai residui
passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai
creditori, con reiscrizione, in tal caso, in appositi capitoli» sono
soppresse;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati;
c) al comma 6 le parole «al bilancio» sono sostituite dalle
seguenti: «al documento tecnico».

Art. 4
Modificazione dell’art. 16 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. Al comma 3 dell’art. 16 del decreto del Presidente della
Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., le parole: «al bilancio di
previsione» sono sostituite dalle seguenti: «al documento tecnico».

Art. 5
Modificazione dell’art. 17 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. La lettera e) del comma 3 dell’art. 17 del decreto del
Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., e’ abrogata.

Art. 6
Sostituzione dell’art. 22 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. L’art. 22 del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo
2001, n. 4-55/Leg., e’ sostituito dal seguente:
«Art. 22. Servizio di tesoreria – 1. Il servizio di tesoreria
dell’agenzia e’ svolto dalla banca alla quale e’ stato affidato il
servizio di tesoreria della Provincia ed e’ regolato dalla medesima
convenzione.».

Art. 7
Modificazione dell’art. 25 del decreto del Presidente
della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg.
1. Il comma 1 dell’art. 25 del decreto del Presidente della
Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg., e’ sostituito dal seguente:
«1. L’entrata e’ accertata quando l’agenzia appura la ragione
del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua
il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa
scadenza.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0024&tmstp=1255513775044

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