Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 26-01-2011, n. 2651

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Propone ricorso ex art. 625 bis c.p.p. R.G., a mezzo dei difensori, avverso la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 3^, in data 24.2.2010, con la quale veniva rigettato il ricorso interposto dal medesimo R. avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 22.4.2009.

La parte osserva che la Corte territoriale, dichiarata la prescrizione per i reati commessi sino al (OMISSIS), ebbe pronunciare sentenza di condanna per i fatti commessi in epoca successiva. Osserva il ricorrente che il motivo della prescrizione dei reati, maturata sino al (OMISSIS), era stato sollevato dalla difesa e che la Suprema Corte, con la sentenza oggi impugnata con ricorso straordinario, aveva ritenuto la carenza di interesse in relazione alla richiamata eccezione. La parte ritiene che venga in rilievo, nel caso, un errore materiale sul punto.

Propone ricorso straordinario avverso la richiamata sentenza della Corte di Cassazione anche M.P.. Osserva a sua volta la ricorrente che il motivo della prescrizione dei reati, maturata sino al (OMISSIS), era stato sollevato dalla difesa e che la Suprema Corte, con la sentenza oggi impugnata con ricorso straordinario, aveva ritenuto la carenza di interesse in relazione alla richiamata eccezione.

E’ dato procedere alla trattazione congiunta dei ricorsi, giacchè vengono in rilievo le medesime questioni. I ricorsi sono inammissibili, per un duplice ordine di considerazioni.

Da un lato, si osserva che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che integra l’errore di fatto di natura percettiva, che legittima la proposizione del ricorso straordinario previsto dall’art. 625 bis c.p.p., l’omesso esame, da parte della Corte di Cassazione, della questione della prescrizione del reato, causato dalla mancata rilevazione del tempus commissi delicti (Cass. Sez. 3, sentenza n. 15683/2010, Rv. 246963). La Suprema Corte ha pure precisato che il ricorso straordinario risulta esperibile nel caso di omesso esame sul punto, qualora cioè il motivo proposto non sia stato neppure implicitamente disatteso dalla Corte (cfr. Cass. Sez. 4, sent. n. 15137/2006, Rv. 233963; Cass. Sez. 1, sent. n. 41918/2009, Rv. 245058). Orbene, applicando le richiamate coordinate interpretative al caso di specie si evidenzia la manifesta inammissibilità dei ricorsi che occupano. Ed invero, la Corte di Cassazione, nella sentenza oggi impugnata da R. e M., ebbe espressamente a soffermarsi sulla questione della prescrizione – oggi riproposta dai ricorrenti – rilevando l’inammissibilità del relativo motivo, che si risolveva nella posticipazione di un solo giorno, della data di decorrenza della prescrizione, evenienza ritenuta inidonea ad "arrecare alcun vantaggio agli imputati".

Dall’altro, deve pure rilevarsi che anche ritenendo che la questione della prescrizione dei reati commessi sino al mese di (OMISSIS) risulti esaminabile in sede di ricorso straordinario, deve evidenziarsi che del tutto legittimamente nella sentenza n. 11243/2010 oggi gravata, non venne dichiarata la prescrizione dei reati compresi nel segmento temporale che va dal 21 maggio 1997 al luglio 1997. Questa Suprema Corte, nel procedere al vaglio della regiudicanda, osserva quanto segue. Non appare revocabile in dubbio che, nel caso di specie, la disciplina più favorevole, in tema di prescrizione, sia quella introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251.

Invero, a norma del novellato art. 157 c.p. occorre avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tenere conto della diminuzione delle circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, "salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante". Ai prevenuti vengono contestati l’art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1) e l’art. 609 ter c.p., nn. 1 e 5; quest’ultima fattispecie prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Sì ha, pertanto, che il termine prescrizionale relativo ai reati in addebito, secondo la novella del 2005, è pari ad anni dodici; e che, per effetto di atti interrottivi, lo stesso viene aumentato fino ad anni 15 (applicando la previgente disciplina prescrizionale, il termine ordinario risulta di converso pari ad anni 15, pure tenendo conto della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti ritenute equivalenti alle aggravanti, secondo quanto stabilito dall’abrogato art. 157 c.p., comma 2; termine che viene aumentato sino ad anni 22 e mesi sei, in conseguenza di fatti interattivi).

Atteso che, del tutto pacificamente, risulta intervenuto un fatto interruttivo per effetto dell’emissione del provvedimento cautelare in data 22.5.2007, si ha che il termine prescrizionale massimo relativo ai reati commessi sino al mese di (OMISSIS), pure applicandosi la disciplina più favorevole sopra richiamata, non era altrimenti decorso alla data di deposito della sentenza oggi impugnata, del 24.3.2010.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, in difetto di ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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