T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 586 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor G.R. ha impugnato (chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività) il provvedimento con cui lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2010).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 12.1.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Si osserva, in proposito

che il provvedimento impugnato (che viene, pertanto, ad assumere natura di atto vincolato: se non, addirittura, "dovuto") è la naturale conseguenza del giudizio di inidoneità, formulato a seguito delle verifiche a cui l’interessato è stato regolarmente sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore;

che tali verifiche, condotte – ritualmente – attraverso test e interviste, hanno evidenziato la carenza – nel R. (che ha mostrato, si cita testualmente, "una sostanziale superficialità ed una scarsa motivazione", sconoscendo "completamente il ruolo, i compiti e le funzioni di un Carabiniere") delle richieste caratteristiche attitudinali. (Con particolare riferimento all’area "comportamentale" e a quella della "assunzione di ruolo").

Alla luce di tali constatazioni; e tenuto conto

che l’atto (presupposto) in questione non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

che esso è, comunque, espressione di una valutazione tecnico/discrezionale: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti testé considerati;

che, nella circostanza, non è configurabile alcun contrasto con precedenti manifestazioni di volontà dell’Amministrazione (non potendosi, ovviamente, far riferimento agli esiti di altre procedure selettive alle quali il R. aveva partecipato: o, peggio, ai giudizi positivi ottenuti durante l’espletamento di servizi da lui prestati in una Forza Armata diversa da quella di cui è causa),

il Collegio – rilevato che, nell’occasione, ci si è mossi nel pieno rispetto delle previsioni poste dall’art.11 dell’apposito bando di concorso – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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