REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 ottobre 2008, n. 44

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 «Disciplina dell’attivita’ commerciale in provincia di Trento»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige dell’11 novembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
Vista la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina
dell’attivita’ commerciale in provincia di Trento) ed in particolare
l’articolo 29, commi 1 e 4;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2595 di data
10 ottobre 2008 recante «Riapprovazione con modifiche della
deliberazione della Giunta provinciale n. 1961 di data 10 agosto 2008
recante «Legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 «Disciplina
dell’attivita’ commerciale in provincia di Trento» – modifiche ed
integrazioni al regolamento di esecuzione approvato con DPGP n.
32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000».
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modificazione all’articolo 2 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg., nel comma 2 le parole:
«nonche’ alla camera di commercio» sono soppresse.

Art. 2
Modificazioni all’articolo 4 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le
seguenti modificazioni:
a).il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I Comuni che hanno emanato provvedimenti di revoca o
sospensione delle autorizzazioni previste dalla legge ovvero
provvedimenti di inibizione o sospensione degli effetti delle
comunicazioni ne trasmettono copia, entro trenta giorni, al servizio
provinciale competente in materia di commercio. Allo stesso e’
inviata anche copia delle comunicazioni di cessazione dell’attivita’
trasmessa ai Comuni dai titolari di autorizzazioni»;
b).dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Per i fini di cui all’articolo 19, comma 1, lettera
b) e comma 2, lettera a) della legge, i titolari di esercizi
commerciali al dettaglio sono tenuti a comunicare al Comune,
preventivamente e per iscritto, la data di inizio della sospensione
dell’attivita’ e ad indicare la durata della sospensione stessa
qualora sia superiore a 60 giorni.
3-ter. Il periodo di un anno indicato all’articolo 19, comma
1, lettera b) e comma 2, lettera a), della legge, puo’ essere sospeso
in presenza di istanza motivata da cause di forza maggiore, da
presentare entro la scadenza del periodo medesimo».

Art. 3
Modificazione all’articolo 7 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg, e’ sostituto dal
seguente:
«2. Per quanto concerne i requisiti professionali per
l’attivita’ di commercio su aree pubbliche con connessa
somministrazione di alimenti e bevande, e’ inoltre richiesto, per
questa ultima attivita’, il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9.»

Art. 4
Modificazione all’articolo 10 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. Al comma 2 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. le parole: «e alla
camera di commercio» sono soppresse.

Art. 5
Modificazioni all’articolo 13 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «comprese
quelle relative alle destinazioni d’uso» sono inserite le seguenti:
«ed a condizione che le due attivita’ siano riconducibili al medesimo
soggetto»;
b) al comma 5, nel primo periodo, dopo la parola: «legnami»
sono aggiunte le seguenti: «strumenti ed articoli musicali, prodotti
dell’editoria specializzata con esclusione di testi scolastici ed
universitari e dei testi di narrativa per adulti»;
c) al comma 5, nel secondo periodo, le parole: «salvo che nel
caso in cui i prodotti posti in vendita al consumatore finale siano
esposti in un reparto a se’ stante, accessibile anche dai locali
destinati alla vendita all’ingrosso purche’ separato mediante pareti
divisorie; in quest’ultimo caso la superficie da riportare
nell’autorizzazione o nella comunicazione e’ quella del locale
utilizzato per la vendita al dettaglio» sono soppresse;
d) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su
piu’ reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle
tecniche di prestazione del servizio impiegate puo’ affidare, con
atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, uno o piu’
di tali reparti ad un soggetto perche’ lo gestisca in proprio per il
periodo di tempo convenuto.
Il titolare deve darne preventiva comunicazione al comune
indicando la data ed il numero di registrazione dell’atto; alla
comunicazione deve allegare una planimetria del locale di vendita con
l’esatta individuazione del reparto affidato in gestione e la
relativa superficie.
Il gestore del reparto di vendita deve essere in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 6 della legge, fare denuncia
dell’esercizio dell’attivita’ al Registro delle imprese presso la
camera di commercio e presentare apposita dichiarazione all’ufficio
dell’imposta sul valore aggiunto.
Con riferimento alle grandi strutture di vendita, come definite
con l’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge, gia’ insediate o
destinate ad essere insediate all’esterno dei centri storici, la
facolta’ di affidare reparti in gestione separata e’ ammessa per un
numero massimo di due di tali reparti e per una superficie
complessiva non superiore alla percentuale del 25 per cento della
superficie di vendita totale dell’esercizio.
Sono fatte salve le fattispecie esistenti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento purche’, entro la stessa data, il
titolare dell’esercizio commerciale ed il gestore del reparto di
vendita abbiano presentato la prevista rispettiva comunicazione e
denuncia dell’esercizio dell’attivita»;
e) in fine al comma 8 e’ aggiunto il seguente periodo: «Per
quanto riguarda le medie strutture di vendita, cosi’ come definite
con l’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge, l’utilizzo
esclusivo delle tabelle speciali non e’ sottoposto ai vincoli di
programmazione commerciale stabiliti con la deliberazione di cui
all’articolo 3, comma 1 della legge stessa»;
f) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:
«8-bis. In attuazione della disposizione di cui all’articolo
30, comma 3 bis della legge, negli esercizi di commercio al dettaglio
che pongono in vendita bevande alcoliche e super alcoliche, devono
essere affissi idonei e ben visibili cartelli indicanti il divieto di
vendita di tali bevande ai minori di anni sedici.
8-ter. L’esercizio effettivo dell’attivita’ di vendita delle
medie e grandi strutture e’ in ogni caso subordinato al possesso del
certificato di cui all’articolo 24 e seguenti del DPR 6 giugno 2001,
n. 380 nonche’ alla normativa in materia igienico sanitaria,
antincendi e sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Ferme
restando le disposizioni ed i provvedimenti previsti dalla normativa
in materia igienico sanitaria, antincendi e sull’eliminazione delle
barriere architettoniche, nel caso di accertamento di esercizio
effettivo dell’attivita’ di vendita in assenza del suddetto
certificato il Sindaco ordina la sospensione immediata dell’attivita’
fino al suo ottenimento.
8-quater. Il rilascio delle autorizzazioni relative
all’ampliamento e al trasferimento di medie e di grandi strutture di
vendita e’ subordinato all’avvenuto effettivo avvio dell’attivita’ in
conformita’ a quanto previamente autorizzato per quanto riguarda la
superficie di vendita e l’ubicazione dei locali.».

Art. 6
Modificazioni all’articolo 14 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. sono apportate le
seguenti modificazioni:
a).al comma 1, alla lettera c) e’ aggiunto il seguente periodo:
«Fanno eccezione i portici qualora appartengano al demanio o qualora
siano prospicienti gli spazi pubblici e siano gravati di servitu’ di
uso pubblico a carattere permanente, regolarmente intavolate ed
approvate dal Consiglio comunale mediante apposita convenzione»;
b) in fine al comma 4 e’ aggiunto il seguente periodo:
«L’autorizzazione e’ rilasciata anche se trattasi di esercizi di
vicinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge.».

Art. 7
Inserimento dell’articolo 16-bis nel decreto del Presidente
della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.
1. Dopo l’articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. e’ aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis (Orario notturno occasionale). – 1. In occasione di
particolari eventi promossi ed organizzati in collaborazione con
l’ente pubblico, i Comuni possono autorizzare la protrazione
dell’orario di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche
durante l’orario notturno per un massimo di due giornate nel corso
dell’anno. I Comuni fissano le modalita’ ed i criteri nonche’
l’ambito temporale per la protrazione dell’orario di apertura
limitatamente anche ad individuate porzioni del territorio
comunale.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0030&tmstp=1255513775044

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