Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 26-01-2011, n. 2648 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con sentenza in data 2.11.2009 dichiarava non doversi procedere nei confronti di P.A., chiamato a rispondere di guida in stato di ebbrezza, essendo il reato estinto per intervenuta oblazione.

Avverso il richiamato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Roma, rilevando che il provvedimento va qualificato come atto abnorme; ciò in quanto il giudice, a norma dell’art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4, dopo aver ammesso la persona sottoposta a indagini all’oblazione, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al pubblico ministero per le proprie determinazioni. Osserva la parte che nel caso non poteva emettersi sentenza ex art. 129 c.p.p. non essendo stata ancora esercitata l’azione penale.

Al ricorrente si è associato anche il P.G. presso questa Suprema Corte che, a sua volta, ha prospettato l’abnormità del provvedimento impugnato, essendo stata pronunciata sentenza ex art. 129 c.p.p., a fronte di richiesta di oblazione presentata nel corso delle indagini preliminari, senza previa trasmissione degli atti al PM per le sue determinazioni.

Il ricorso è ammissibile e fondato, per le ragioni di seguito esposte. Invero, nella specie risulta applicabile la nozione di provvedimento "abnorme", come tale censurabile con il ricorso in sede di legittimità. Trattasi, come è noto, di una categoria concettuale di costruzione giurisprudenziale, in forza della quale la Cassazione, pur a fronte della regola generale della tipicità e tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p., comma 1), consente di rimuovere quei provvedimenti giudiziari che risultino affetti da vizi talmente imprevedibili (quindi atipici) per il legislatore, da dover essere considerati avulsi completamente dall’ordinamento giuridico.

In tal caso, poichè proprio l’atipicità del vizio non consentirebbe il ricorso ad uno specifico e predeterminato mezzo di gravame, l’esigenza di giustizia può essere appagata, ai sensi dell’art. 111 Cost., mediante il ricorso immediato per cassazione per violazione di legge (cfr., ex pluribus, Cass. Sez. Un., Sentenza n. 26 del 24/11/1999 Cc, dep. 26/01/2000, Rv. 215094).

In una tale prospettiva, è da ritenere abnorme, e come tale dunque ricorribile per Cassazione, sia il provvedimento del giudice che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, sicchè il legislatore non avrebbe potuto prevederlo e, quindi, regolamentarlo – cosiddetta "abnormità strutturale" – sia quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere dell’organo che lo ha prodotto, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo: cosiddetta "abnormità funzionale"; in entrambi i casi, la rimozione dalla realtà giuridica non può che passare attraverso la denuncia dell’abnormità davanti al giudice di legittimità (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22141 del 21/03/2002 Cc, dep. 06/06/2002, Rv. 222244).

Orbene, nessun dubbio che il provvedimento in esame debba essere considerato abnorme, essenzialmente sotto il profilo funzionale, non avendo il giudice disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, secondo la sequenza disciplinata dall’art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4, secondo periodo, ove è stabilito che "Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda è stata proposta nel corso della indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni", (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41235 del 20/09/2004 Cc, dep. 21/10/2004, Rv. 231019).

Si osserva che questa Suprema Corte, nel procedere all’interpretazione del disposto di cui all’art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4, ha chiarito che: Ora, secondo la nuova disciplina dettata dall’art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4, quando è proposta una domanda di oblazione il giudice deve innanzitutto acquisire il parere del pubblico ministero e poi ha dinanzi a sè due sole possibilità: se respinge la domanda deve pronunciare ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette il richiedente all’oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all’interessato.

Avvenuto poi il versamento della somma, il giudice, se la domanda è stata proposta nel corso della indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l’estinzione del reato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2734 del 26.11.1999 Ud., dep. 07.03.2000, Rv. 215869).

In applicazione delle coordinate interpretative ora richiamate si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per il prosieguo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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