Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 4176 Diritti politici e civili; Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, B.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 15-06-2007, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Motivi della decisione

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini della equa riparazione, di regola deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre Cass. N. 10415 del 2009).

Giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo ha correttamente quantificato il danno morale, in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 6.900,00, procedimento presupposto: I grado Giugno 1997 – Marzo 2007, data di deposito del ricorso), pur dovendosi modificare la motivazione del provvedimento impugnato, in relazione all’assenza di una istanza di prelievo. Trattandosi di procedimento davanti al TAR, secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. 14753/10), l’inattività della parte, esprimendosi in una mancata presentazione o in una presentazione con ritardo dell’istanza di prelievo, può incidere sulla determinazione del quantum. Nella specie, il ricorrente non ha fornito prova alcuna di aver presentato istanza di prelievo. Può effettuarsi una quantificazione in termini di Euro 500,00 per anno, comprensivo di tutto il procedimento.

Va invece accolto il motivo relativo alle spese giudiziali (che sono state erroneamente compensate sulla misura di 2/3, giustificando tale scelta con la non opposizione dell’Amministrazione, dovendosi invece applicare il principio della soccombenza), che vanno riliquidate.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per 2/3 compensate e per 1/3 poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 700,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A.L. Marra antistatario; compensa le spese per il presente giudizio di legittimità, in misura di 2/3, condannando l’amministrazione al pagamento del residuo terzo, liquidandole per l’intero in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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