Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 26-01-2011, n. 2603 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Giudice di Pace di Civitavecchia, con sentenza del 7 aprile 2010 dichiarava D.P.L. colpevole del reato di cui all’art. 590 c.p., commesso in data (OMISSIS). Il giudicante riteneva D. P. responsabile delle lesioni riportate da A.L., che era stato aggredito dal cane di proprietà del medesimo prevenuto. Il giudice rilevava che al momento del fatto l’animale era ricoverato in una cuccia sita di fronte alla abitazione del D.P.; e considerava che il dott. S., dirigente medico presso il canile municipale, aveva riferito in dibattimento che D.P., quando aveva portato il cane presso la ASL, aveva dichiarato di essere il detentore dell’animale.

Avverso la richiamata sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia ha proposto ricorso per cassazione D.P.L. a mezzo del difensore.

Con il primo motivo il ricorrente rileva che il giudice di pace ha escusso il dott. S., benchè il predetto non risultasse inserito nelle liste testi; e rileva che il giudice ha omesso di indicare a che titolo tale mezzo di prova è stato assunto.

Con il secondo motivo la parte deduce l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata; rileva, al riguardo, che tenuto conto delle testimonianze raccolte nel corso dell’istruttoria dibattimentale, deve ritenersi che la qualità di detentore del cane, da parte dell’imputato, vada limitata al giorno in cui D.P. portò l’animale presso la A.S.L..

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, primieramente, che manifestamente infondata si palesa l’eccezione processuale dedotta dall’esponente. Ed invero, dal verbale dell’udienza tenutasi in data 19 febbraio 2008 risulta che fu il pubblico ministero, terminata l’acquisizione delle prove, a richiedere l’assunzione del dott. S. quale teste, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., in riferimento all’art. 195 c.p.p. che regola la testimonianza de relato; ed il giudice di pace dispose, in conformità alla richiesta, l’ammissione del teste richiamato. Il rilievo risulta, pertanto, destituito di ogni fondamento atteso che l’ammissione del nuovo mezzo di prova risulta del tutto conforme alle regole che governano i poteri istruttori del giudice.

Del pari inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso, che si risolve in una mera rilettura alternativa dei dati di fatto acquisiti all’esito dell’istruttoria dibattimentale; l’esponente si limita, infatti, a prospettare in modo del tutto generico il vizio logico di motivazione del provvedimento impugnato senza dedurre alcuna ragione di censura. Ed invero, in sede di legittimità non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. 6 sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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