T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 578 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor P.B. ha impugnato (chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività) il provvedimento con cui lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2010).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 12.1.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Si osserva, in proposito

che il provvedimento impugnato (che viene, pertanto, ad assumere natura di atto vincolato: se non, addirittura, "dovuto") è la naturale conseguenza del giudizio di inidoneità, formulato a seguito delle verifiche a cui l’interessato è stato regolarmente sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore;

che tali verifiche, condotte – ritualmente – attraverso test e interviste, hanno evidenziato la carenza – nel B. (mostratosi, si cita testualmente, "rigido ed impulsivo": e dalla motivazione "inconsistente…") – delle richieste caratteristiche attitudinali. (Con particolare riferimento, tenutosi anche conto delle "difficoltà comunicative" dell’aspirante, all’area "comportamentale" e a quella della "assunzione di ruolo").

Alla luce di tali constatazioni; e tenuto conto

che l’atto (presupposto) in questione non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

che esso è, comunque, espressione di una valutazione tecnico/discrezionale: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti testé considerati,

il Collegio – rilevato che, nell’occasione, ci si è mossi nel pieno rispetto delle previsioni poste dall’art.11 dell’apposito bando di concorso – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro: 1000 dei quali in favore della resistente e 1000 del parimenti intimato (e costituito) D.L..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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