Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 26-01-2011, n. 2647 Ebbrezza; Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) P.V.J.V. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza 8 luglio 2010 del Tribunale di Monza, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso il 27 aprile 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale avente ad oggetto l’autovettura Opel Corsa targata (OMISSIS) in relazione al procedimento instaurato nei suoi confronti, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza).

A fondamento del ricorso si deducono la mancanza di avviso al ricorrente della fissazione dell’udienza davanti al Tribunale per il riesame; la mancanza di convalida del sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria; il mancato accertamento dell’esistenza del fumus commissi delicti perchè il ricorrente era stato controllato mentre non era alla guida del veicolo; la violazione del termine per il deposito del provvedimento da parte del Tribunale per il riesame.

2) Il quarto motivo di ricorso, avente carattere assorbente rispetto alle altre censure, è fondato.

Risulta dagli atti del procedimento – che la Corte può esaminare essendo stata dedotta una violazione di natura processuale – che l’udienza davanti al Tribunale per il riesame si è tenuta l’8 luglio 2010.

In base all’art. 324 c.p.p., comma 5 il tribunale doveva decidere entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e quindi lo stesso 8 luglio 2010 posto che gli atti erano pervenuti al Tribunale il giorno 28 giugno 2010; ma in questa data (8 luglio 2010) il provvedimento risulta deliberato ma non depositato in cancelleria e neppure risulta depositato il dispositivo.

Il provvedimento risulta invece essere stato depositato il giorno successivo, 9 luglio 2010.

Da ciò consegue la sanzione dell’inefficacia del sequestro per il combinato disposto dell’art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 10.

Come si è già accennato gli altri motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, dichiara l’inefficacia del provvedimento di sequestro preventivo impugnato e dispone la restituzione all’avente diritto del veicolo sequestrato.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 92 disp. att. c.p.p..

Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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