REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 gennaio 2009, n. 30

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Legge regionale n. 6/2008, art. 40, comma 13. Regolamento recante modalita’ per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell’articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell’11 febbraio 2009)
IL PRESIDENTE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio);
Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la
programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attivita’ venatoria)
e, in particolare, l’art. 40, comma 13, che conferisce alla regione
l’esercizio transitorio delle funzioni di cui all’art. 20 della legge
regionale n. 6/2008 e, in particolare:
a) l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve
di caccia;
b) l’adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori
delle riserve di caccia e dei cacciatori;
c) l’esercizio dell’attivita’ disciplinare connessa a
violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria;
d) la tenuta dell’elenco dei Dirigenti venatori;
e) la tenuta del registro dei cacciatori della regione;
f) la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e
dei cacciatori ai sensi dell’art. 29;
g) la gestione diretta dei distretti venatori e delle
associazioni delle riserve di caccia nei casi di cui all’art. 20,
comma 2, e all’art. 21, comma 2, lettera b), della legge regionale n.
6/2008;
Visto che, ai sensi del medesimo art. 40, comma 13 della legge
regionale n. 6/2008 le funzioni di cui alle lettere a), b), d), e),
f) e g) del precedente paragrafo sono svolte dall’amministrazione
regionale che le disciplina con proprio regolamento;
Considerato che, ai sensi dell’art. 40, comma 13, della legge
regionale n. 6/2008, le funzioni di cui alla lettera c) sono
disciplinate dalla legislazione regionale previgente e che le
funzioni di cui alla lettera f) sono compiutamente disciplinate
dall’art. 29 della legge regionale n. 6/2008;
Richiamato il regolamento di organizzazione dell’amministrazione
regionale e degli enti regionali, approvato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 gennaio
2009, n. 125;
Decreta:
1. E’ emanato il testo del «Regolamento recante modalita’ per
l’esercizio delle funzioni conferite alla regione in esecuzione
dell’art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
(Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio
dell’attivita’ venatoria)», nel testo allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3.Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0330&tmstp=1255513775045

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