Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2011, n. 4166 Danno; Sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.A., deducendo di aver subito una infermità a causa di somministrazioni infette, ha convenuto in giudizio il Ministero della Salute per il pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992. Integrato i contraddittorio con la Regione Piemonte, il Tribunale di Torino accoglieva la domanda nei confronti del Ministero e dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Regione Piemonte.

Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione rigettando il gravame del Ministero della Salute. Avverso questa pronuncia l’amministrazione appellante propone ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 7, 114 e 123 e riproponendo l’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero, sul rilievo che l’istanza è stata presentata dal sig. B. in sede amministrativa in epoca successiva al trasferimento alle Regioni delle funzioni relative all’erogazione del beneficio.

Il sig. B. e la Regione Piemonte resistono con controricorso.

Motivi della decisione

L’Amministrazione ricorrente chiede a questa Corte di stabilire se "nei giudizi aventi ad oggetto istanze di concessione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1892, presentate in via amministrativa in data successiva a quella dell’effettivo trasferimento dallo Stato alle Regioni dell’esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia…. la legittimazione passiva spetti al Ministero della Salute ovvero alla Regione".

Il quesito trova risposta nel principio enunciato in materia dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a cui questa Corte intende dare continuità, secondo cui in tema di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della salute, dovendosi ritenere che il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 123, nel conservare "allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi" in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 112, comma 2, lett. f), prevedendo il trasferimento alle Regioni – mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge – dei soli oneri economici, ricadenti nell’ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 114 (Cass. 13.10.2009 nn.21703, 21704, 21707).

Il ricorso non merita pertanto accoglimento. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, in relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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